Rif.: Agenzia delle entrate, Risposta n. 215/E/2025 del 19.08.2025
Con la risposta n. 215/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli importi liquidati da un giudice a un’impresa appaltatrice per i maggiori oneri sostenuti a causa di ritardi non hanno natura risarcitoria se l’opera è stata comunque completata. Vanno quindi considerati un’integrazione del corrispettivo e assoggettati a IVA.
Una società di costruzioni, a seguito di notevoli ritardi nell’esecuzione di un appalto causati dalla committente, si è rivolta al Tribunale per ottenere il pagamento dei maggiori costi sostenuti. Il giudice ha accolto la richiesta, condannando la società appaltante a versare un indennizzo calcolato sulla base delle spese generali, del ritardato utile e dei costi inutilmente sostenuti dall’impresa.
Nonostante la sentenza parlasse di “danno”, l’Agenzia delle Entrate, interpellata sulla questione, ha concluso che tale somma debba essere assoggettata a IVA.
Il quadro normativo: corrispettivo o penale?
La questione ruota attorno alla corretta interpretazione della natura delle somme erogate. La disciplina IVA, infatti, prevede un trattamento differente a seconda che un importo costituisca un corrispettivo o un risarcimento.
- Secondo l’articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972, sono imponibili le prestazioni di servizi eseguite “verso corrispettivo” e derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere.
- Al contrario, l’articolo 15 dello stesso decreto esclude dalla base imponibile le somme dovute “a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità”.
Il criterio fondamentale per stabilire l’imponibilità è l’esistenza di un nesso diretto e reciproco (sinallagmatico) tra la prestazione eseguita e la somma di denaro ricevuta. Se il denaro è la controprestazione di un servizio, si applica l’IVA. Se, invece, serve unicamente a risarcire un danno senza alcuna controprestazione, l’imposta non è dovuta.
L’analisi dell’Agenzia: la sostanza prevale sulla forma
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover andare oltre il dato puramente letterale della sentenza (nomen iuris), che parlava di “danno”.
Il fattore decisivo, secondo l’amministrazione finanziaria, è che il contratto di appalto è comunque giunto a termine e l’opera è stata regolarmente completata e consegnata alla committente, che ora può goderne.
Questa circostanza fondamentale esclude la natura puramente risarcitoria della somma. L’importo versato non serve a sanzionare un inadempimento definitivo, ma si inserisce all’interno di un rapporto contrattuale che, seppur con ritardi e difficoltà, ha raggiunto il suo scopo.
Di conseguenza, la somma riconosciuta dal giudice non è una penale, ma rappresenta un’integrazione del corrispettivo originariamente pattuito. Si tratta, in altre parole, di un corrispettivo supplementare che remunera la prestazione di costruzione, la quale è stata effettivamente fornita. Pertanto, tale importo rientra a pieno titolo nel campo di applicazione dell’IVA.