Con la recente risposta a interpello n. 202/2025 del 06.08.2025, l’Agenzia delle Entrate ha messo dei punti fermi sul trattamento IVA per i progetti finanziati dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). La conclusione è netta: per questi interventi non è possibile applicare né il regime di non imponibilità IVA previsto per i contratti con l’Unione Europea, né l’aliquota agevolata al 10% per le opere di urbanizzazione secondaria, qualora manchino i requisiti oggettivi.
Il caso analizzato riguardava un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), parte di un partenariato per un progetto di riqualificazione nel Mezzogiorno, finanziato con fondi del PNC.
Stop alla Non Imponibilità IVA per i Progetti PNC
Il primo quesito posto all’Agenzia riguardava la possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA secondo l’art. 72 del DPR 633/72. Questa norma prevede un trattamento di favore per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione Europea o di enti che eseguono contratti di ricerca per conto dell’UE.
L’Agenzia ha negato questa possibilità per due motivi fondamentali:
- La natura dei fondi: Il progetto in questione è finanziato dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Sebbene il PNC sia pensato per integrare il PNRR, le sue risorse sono nazionali e a carico del bilancio dello Stato italiano, non fondi diretti dell’Unione Europea.
- Il soggetto committente: La convenzione per il progetto è stata stipulata con l’Agenzia per la Coesione Territoriale (ora Dipartimento per le Politiche di Coesione). Di conseguenza, il committente di fatto è lo Stato italiano o un ente ad esso riconducibile, e non l’Unione Europea. L’Agenzia ha sottolineato che questa logica si applica a tutte le convenzioni relative al PNRR e al PNC, dove i contratti sono gestiti direttamente dallo Stato italiano.
Per questi motivi, non sussistono le condizioni per applicare la non imponibilità IVA.
Opere di Urbanizzazione: Quando si Applica l’IVA al 10%?
In subordine, l’istante chiedeva se fosse possibile applicare l’aliquota IVA agevolata al 10%, prevista per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria (n. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte terza, del DPR 633/1972). La richiesta si basava sulla qualificazione del complesso in costruzione come “edificio scolastico”.
Anche su questo punto, la risposta dell’Agenzia è stata negativa. Richiamando una precedente risoluzione (n. 291/E del 2007), l’Agenzia ha ribadito che per qualificare un complesso edilizio destinato alla ricerca come “edificio scolastico” ai fini dell’IVA agevolata, devono essere soddisfatte due rigide condizioni:
- Le costruzioni devono essere effettivamente utilizzate per svolgere attività didattica.
- L’attività didattico-formativa non deve essere marginale rispetto all’attività di ricerca svolta nello stesso edificio.
Analizzando il progetto specifico, che prevedeva la realizzazione di una foresteria, una sala conferenze, laboratori di ricerca in un capannone dismesso e serre sperimentali, l’Agenzia ha concluso che queste condizioni non erano soddisfatte. In particolare, non emergeva la prevalenza dell’attività didattica su quella di ricerca.
Di conseguenza, anche l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% è stata esclusa, e le prestazioni di servizi per la realizzazione di tali opere devono essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria.