Rif.: Agenzia delle entrate, Risposte ad interpello n. 161/E/2025 del 18.06.2025
Con la Risposta a Interpello n. 161 del 18 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sui limiti di applicazione del regime di esenzione IVA, previsto dall’art. 10, comma 1, n. 22) del D.P.R. 633/1972, ai servizi museali affidati a terzi.
Il principio confermato è che l’esenzione si applica con un’interpretazione restrittiva e beneficia unicamente le prestazioni strettamente inerenti alla fruizione culturale della visita. I servizi che, invece, attengono alla gestione e al funzionamento ordinario dell’istituzione museale sono esclusi e devono essere assoggettati a IVA.
Il caso: Un complesso monumentale di rilevanza nazionale ha chiesto se un pacchetto di servizi da appaltare a terzi, comprensivo di supporto alla vigilanza e accoglienza del pubblico, potesse beneficiare dell’esenzione IVA. I servizi in questione includevano, tra gli altri:
- Accoglienza, informazione e orientamento dei visitatori.
- Regolazione dei flussi di accesso e controllo dell’affollamento delle sale.
- Sorveglianza lungo i percorsi espositivi e vigilanza sul corretto comportamento del pubblico per prevenire atti vandalici.
- Presidio e controllo degli accessi alle sale.
L’analisi dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia, richiamando la propria prassi consolidata, ha tracciato una netta distinzione tra:
- Prestazioni “inerenti alla visita” (esenti): Sono quelle che hanno la specifica funzione di informare il visitatore e arricchire la sua esperienza culturale durante la visita stessa, come ad esempio la fornitura di audioguide o il servizio di accompagnatore turistico.
- Prestazioni relative alla “gestione ordinaria” (imponibili): Sono quelle che, pur essendo necessarie, supportano l’organizzazione e il funzionamento generale del museo.
Nel caso specifico, l’Agenzia ha ritenuto che il pacchetto di servizi oggetto dell’appalto – vigilanza, accoglienza, gestione flussi – pur essendo essenziale, non fosse “strettamente connesso alla visita stessa”. Al contrario, è stato considerato un insieme di prestazioni dirette a integrare, sotto il profilo organizzativo, la gestione ordinaria e il funzionamento del complesso monumentale.
Conclusioni: L’Agenzia delle Entrate ha concluso che il corrispettivo unico per l’affidamento di tali servizi deve essere assoggettato a IVA con l’aliquota propria.
Questa interpretazione è in linea con precedenti pronunce che avevano già escluso dall’esenzione altri servizi accessori, quali la somministrazione in punti di ristoro, la vendita di oggettistica o la fornitura generica di personale per l’organizzazione del museo.
Per le istituzioni culturali e gli operatori del settore, emerge quindi un criterio chiaro: per beneficiare dell’esenzione IVA, il servizio affidato a terzi deve avere come scopo primario quello di arricchire l’esperienza culturale del visitatore (es. spiegare le opere), e non quello di garantire il funzionamento operativo e la sicurezza della struttura.