Rif.: Agenzia delle entrate, Risposta n. 229/E/2025 del 3.09.2025
Con la risposta n. 229 del 3 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti delucidazioni sul corretto trattamento IVA per le attività turistiche, distinguendo tra quelle a carattere prettamente culturale e quelle meramente ricreative. Il documento analizza l’applicabilità del regime di esenzione previsto per le prestazioni di rilevante utilità sociale e culturale.
Il contesto normativo: La normativa di riferimento è l’articolo 10, comma 1, n. 22) del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), che esenta da imposta le “prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili“.
La ratio della norma è quella di favorire l’accesso a servizi di alto valore sociale e culturale. La dicitura “e simili” estende l’applicazione dell’esenzione anche a istituti e luoghi che, pur non essendo esplicitamente elencati, presentano caratteristiche analoghe e perseguono finalità culturali e non meramente speculative o commerciali.
Le attività al vaglio dell’Agenzia: L’Agenzia delle Entrate ha esaminato tre diverse tipologie di servizi turistici gestiti da un ente pubblico per la valorizzazione del proprio territorio:
- Visite guidate a miniere e Parchi Speleologici: Queste attività beneficiano dell’esenzione IVA. Sono state infatti riconosciute come esperienze a carattere educativo e culturale, finalizzate a far conoscere aspetti significativi della storia e della geologia locale. Rientrano, pertanto, tra le prestazioni “simili” a quelle di visita a musei e parchi, come previsto dalla norma. L’esenzione si estende anche a tutti i servizi accessori inclusi nel biglietto, come parcheggio, audioguide o assicurazione.
- Traversata del Ponte Tibetano: Questa attività, invece, è soggetta a IVA ordinaria. L’Agenzia ha ritenuto che la sua natura di esperienza “immersiva e adrenalinica” sia prevalente rispetto alla finalità culturale. Mancando il requisito primario della valorizzazione del patrimonio storico-culturale, non può godere del regime di favore.
Obblighi di certificazione dei corrispettivi: Un aspetto fondamentale chiarito nel documento riguarda la modalità di certificazione degli incassi. Indipendentemente dal regime IVA applicato (esente o imponibile), tutti i corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti per queste attività devono essere certificati tramite titoli di accesso emessi da biglietterie automatizzate.
Questi sistemi devono essere conformi alle regole tecniche stabilite per le attività di spettacolo, come previsto dall’articolo 74-quater del Decreto IVA, e i dati devono essere comunicati alla SIAE.