Rif.: comma 5-bis all’articolo 6 del D.L. n. 62/2026 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 112 del 25 giugno 2026)
La gestione amministrativa del Bonus Nido si rinnova con l’obiettivo di abbattere la burocrazia a carico delle famiglie e velocizzare i rimborsi. Con l’introduzione di una nuova norma inserita nel cosiddetto “Decreto Lavoro” (D.L. 30 aprile 2026, n. 62), l’onere di verificare e validare la regolarità delle strutture educative passa direttamente in capo agli enti locali.
Di seguito proponiamo una guida completa per i Comuni e per gli operatori della PA per affrontare la scadenza del 1° settembre 2026 e comprendere le regole a regime della misura di sostegno alle famiglie.
1. Il quadro normativo e la genesi dell’adempimento
In sede di conversione del D.L. n. 62/2026 (Legge n. 112 del 25 giugno 2026), il legislatore ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 6, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali devono comunicare all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l’infanzia.
Come evidenziato anche dal messaggio INPS numero 2275 del 06-07-2026, questa innovazione si affianca alla validità pluriennale delle domande per ottenere il beneficio, con l’obiettivo di creare una banca dati centralizzata e preventivamente validata che consenta all’Istituto di automatizzare i controlli e accelerare l’istruttoria dei pagamenti alle famiglie.
2. Le scadenze per i Comuni: prima applicazione e regime
La tempistica prevista dalla norma prevede due fasi distinte:
- Prima applicazione (anno 2026): La comunicazione iniziale di tutte le strutture abilitate presenti sul territorio comunale deve essere trasmessa all’INPS tassativamente entro il 1° settembre 2026.
- Fase a regime (anni successivi): Ciascun aggiornamento relativo ai dati, alle nuove autorizzazioni e alle variazioni delle strutture censite dovrà essere trasmesso entro il 1° settembre di ogni anno di riferimento.
3. Quali sono i servizi educativi interessati?
L’obbligo di trasmissione riguarda tutte le tipologie di servizi educativi per l’infanzia autorizzati ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Nello specifico, i Comuni devono censire:
- Nidi e micronidi (fascia 3-36 mesi);
- Sezioni primavera (fascia 24-36 mesi);
- Spazi gioco;
- Servizi educativi in contesto domiciliare autorizzati.
Nota bene: Sono escluse dall’adempimento e dal rimborso del Bonus Nido le spese per servizi diversi da quelli educativi, quali servizi ricreativi semplici, pre-scuola e post-scuola, o la frequenza di centri per bambini e famiglie che richiedono la presenza di un adulto accompagnatore.
4. Dati da comunicare e canali di trasmissione
I Comuni sono tenuti a raccogliere e trasmettere per ciascuna struttura i seguenti dati:
- Codice Fiscale dell’ente gestore o della struttura;
- Elementi identificativi e denominazione (incluso l’indirizzo della sede di svolgimento del servizio);
- Estremi del titolo abilitativo / autorizzazione all’esercizio (numero, data di rilascio, decorrenza della validità).
Istruzioni operative per l’invio telematico
- Accesso al Portale: i funzionari comunali abilitati devono accedere al sito istituzionale dell’INPS (
www.inps.it) ed entrare nel “Portale delle Agevolazioni (Area PA)”. - Autenticazione: l’accesso è consentito esclusivamente tramite identità digitale SPID (livello 2 o superiore), CIE 3.0 o CNS.
- Abilitazione al servizio: qualora il servizio non risulti ancora attivo sul profilo dell’ente, è necessario richiedere l’abilitazione specifica per lo scambio dati delle strutture educative utilizzando i modelli di richiesta predisposti dall’INPS, da trasmettere alle sedi provinciali territorialmente competenti.
- Flussi di trasmissione: Il sistema INPS permette due modalità di invio:
- caricamento massivo tramite l’upload di file in formato standardizzato XML o CSV, secondo le specifiche tecniche INPS (consigliato per i Comuni con molte strutture);
- inserimento puntuale guidato attraverso una procedura online passo-passo direttamente sul portale (ideale per i Comuni con un numero ridotto di servizi educativi).
5. Che cos’è e come funziona il Bonus Nido per le famiglie?
Il Bonus Nido, disciplinato dall’articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e recentemente aggiornato, si divide in 2 agevolazioni non cumulabili tra loro nello stesso anno solare per il medesimo minore:
- Contributo forme di supporto presso la propria Abitazione: destinato a bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche che impediscono la frequenza dell’asilo nido per l’intero anno solare (comprovata da attestazione del pediatra di libera scelta). Viene erogato in un’unica soluzione direttamente al genitore coabitante ed è esente da imposizione fiscale;
- Contributo Asilo Nido: rimborso delle rette mensili effettivamente pagate per la frequenza di strutture pubbliche e private autorizzate (comprese le spese per i pasti, l’imposta di bollo e l’IVA agevolata applicata da cooperative e ONLUS). Sono esclusi i costi di iscrizione, pre/post scuola e l’IVA ordinaria. Le ricevute di spesa devono essere allegate telematicamente (via web o tramite l’app “INPS Mobile”) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
A partire dal 1° gennaio 2026 (in attuazione dell’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 95/2025, introdotto dalla Legge n. 118/2025), la domanda presentata dal genitore non deve più essere ripresentata annualmente. Essa produce effetti per l’intero ciclo di fruizione del beneficio (fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età). Negli anni successivi al primo, per dare continuità ai rimborsi, il richiedente deve solo accedere alla domanda già registrata, confermare il possesso dei requisiti e selezionare le mensilità di cui intende fruire (fino a un massimo di 11 mesi per anno solare), allegando le relative ricevute di pagamento.
Importi e parametri ISEE (dal 2026)
L’importo del contributo è parametrato al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione (introdotto dalla Legge di Bilancio 2026), “neutralizzato” dall’importo dell’Assegno Unico e Universale (AUU) percepito dal nucleo familiare, rapportato al parametro della scala di equivalenza della DSU.
La misura dei rimborsi si articola come segue:
- Bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2024:
- €3.600 annui (10 rate da €327,27 e una da €327,30) per nuclei con “ISEE neutralizzato” pari o inferiore a €40.000;
- €1.500 annui (10 rate da €136,37 e una da €136,30) in caso di “ISEE neutralizzato” superiore a €40.000 o in assenza di ISEE valido.
- Bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024:
- €3.000 annui (10 rate da €272,73 e una da €272,70) per “ISEE neutralizzato” fino a €25.000,99;
- €2.500 annui (10 rate da €227,27 e una da €227,30) per “ISEE neutralizzato” compreso tra €25.001 e €40.000;
- €1.500 annui (10 rate da €136,37 e una da €136,30) in caso di “ISEE neutralizzato” superiore a €40.000 o in assenza di ISEE.
6. Riferimenti di prassi e fonti normative utili
Per ulteriori approfondimenti operativi e chiarimenti d’ufficio, si rimanda alla documentazione ufficiale:
- Art. 6, comma 5-bis, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112).
- Comunicato Stampa ufficiale INPS del 6 luglio 2026 (“BONUS NIDO: con il cd ‘Decreto Lavoro’ ulteriori semplificazioni in arrivo”).
- Circolare INPS n. 29 del 27 marzo 2026 (Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità).
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