Atti privati in formato elettronico: quando si applica il bollo in misura ordinaria

Rif.: Agenzia delle Entrate – Risposta a ‘Interpello n. 153/2026 del 31.07.2026

La progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e contrattuali ha generato un diffuso convincimento secondo cui l’impiego del formato digitale o telematico comporti, di per sé, l’applicazione automatica dell’imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro complessivi, indipendentemente dalla lunghezza del documento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 153 del 2026, ha chiarito in modo definitivo i contorni applicativi del tributo: la forma digitale non è sufficiente ad attribuire il regime forfettario, occorrendo primariamente valutare la natura giuridica dell’atto.

Il quadro normativo: la distinzione tra l’Art. 2 e l’Art. 4 della Tariffa

La disciplina generale dell’imposta di bollo è contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Ai fini della quantificazione dell’imposta, la distinzione cruciale risiede tra due diverse fattispecie previste dalla Parte Prima della Tariffa allegata:

  1. Articolo 2 (Scritture private): riguarda le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni (anche unilaterali) che creano, modificano, estinguono, accertano o documentano rapporti giuridici di ogni specie. L’imposta di bollo si applica fin dall’origine nella misura di 16,00 euro per ogni foglio (inteso come composto da 4 facciate, ex art. 5 D.P.R. 642/1972).
  2. Articolo 4 (Atti della Pubblica Amministrazione): riguarda gli atti e i provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici. Anche per questi atti la regola generale prevede l’imposta di 16,00 euro per ogni foglio.

La deroga speciale per il telematico: la Legge di Stabilità 2014

La regola dell’imposta in misura forfettaria prescindente dalla dimensione del documento rappresenta una disciplina speciale ed eccezionale.

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), all’art. 1, commi 593 e 594, ha infatti introdotto:

  • Il comma 1-quater all’articolo 4 della Tariffa, dedicato agli atti e provvedimenti degli organi della P.A. ed enti pubblici rilasciati per via telematica;
  • La Nota 5 all’articolo 4, secondo cui per tali atti rilasciati in via telematica l’imposta è dovuta nella misura forfettaria di 16,00 euro a prescindere dalla dimensione del documento.

Come confermato dai lavori parlamentari relativi alla legge di stabilità 2014, il legislatore ha inteso circoscrivere tale beneficio esclusivamente alle istanze e ai provvedimenti amministrativi rilasciati telematicamente dalla P.A.

Il caso della Risposta n. 153/2026: contratti nei procedimenti concessori

Il quesito rivolto all’Agenzia delle Entrate riguardava la corretta quantificazione dell’imposta di bollo per i contratti e gli atti di obbligazione stipulati in formato elettronico con cui vengono assegnate le concessioni pubbliche.

L’Agenzia ha confermato che:

  • Il provvedimento amministrativo concessorio rilasciato in via telematica sconta l’imposta di bollo forfettaria di 16,00 euro complessivi (ex art. 4, comma 1-quater e nota 5).
  • I contratti o atti di obbligazione (es. disciplinari o convenzioni) stipulati nell’ambito del medesimo procedimento rientrano invece nell’Articolo 2 della Tariffa (scritture private). Per essi non esiste una norma di deroga che preveda un regime forfettario digitale: pertanto, l’imposta di bollo resta dovuta nella misura ordinaria di 16,00 euro per ogni foglio, anche se il documento è formato, firmato e conservato in modalità completamente digitale.

Sintesi dello schema di tassazione

Tipologia di AttoInquadramento (D.P.R. 642/72)Modalità di RilascioMisura dell’Imposta di Bollo
Provvedimento AmministrativoArt. 4, comma 1-quaterTelematica / Digitale€ 16,00 forfettari (indipendentemente dalla dimensione)
Provvedimento AmministrativoArt. 4, comma 1Cartacea€ 16,00 per ogni foglio (4 facciate)
Contratto / Scrittura PrivataArt. 2Telematica / Digitale€ 16,00 per ogni foglio
Contratto / Scrittura PrivataArt. 2Cartacea€ 16,00 per ogni foglio

Per gli operatori economici, i professionisti e gli enti pubblici, il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate impone un’attenta verifica preliminare:

  1. Qualificazione dell’atto: Occorre distinguere il provvedimento unilaterale d’autorità (es. decreto o determina di concessione) dal contratto/convenzione accessorio concluso tra le parti.
  2. Conteggio della dimensione nei contratti digitali: Qualora si stipuli un contratto in modalità elettronica, la quantificazione dell’imposta di bollo dovrà continuare a considerare il numero di fogli/facciate da cui è composto il file.
  3. Assenza di estensioni analogiche: Nel diritto tributario le agevolazioni ed i regimi speciali (come la forfaitizzazione telemica) sono di stretta interpretazione e non possono essere applicati per analogia oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.

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