Rif.: norma di comportamento n. 231 dell’11 settembre 2025 commissione Norme di Comportamento di AIDC Milano
Una recente norma di comportamento, la n. 231 dell’11 settembre 2025, emessa dalla commissione Norme di Comportamento di AIDC Milano, fornisce importanti chiarimenti sui termini per l’emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, facendo luce su un’area priva di un’esplicita previsione normativa.
Il Diritto alla Variazione dell’IVA
L’articolo 26, commi 2 e 3-bis, del Dpr 633/1972, conferisce al fornitore di un bene o al prestatore di un servizio la facoltà di rettificare l’importo fatturato e, di conseguenza, l’IVA addebitata. Tale diritto sorge in seguito a specifiche circostanze sopravvenute che modificano le condizioni dell’operazione originaria.
Queste situazioni includono:
- La nullità, l’annullamento, la revoca, la risoluzione o la rescissione del contratto.
- La concessione di sconti o abbuoni previsti contrattualmente.
- Il mancato pagamento, totale o parziale, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.
Modalità di Recupero dell’Imposta
Il fornitore che si trova in una delle condizioni sopra descritte può recuperare l’imposta non più dovuta attraverso due percorsi alternativi. Il primo, descritto dal comma 8 dell’articolo 26, consente di operare una riduzione dell’IVA a debito tramite l’annotazione della nota di variazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. In alternativa, la procedura “originaria” del comma 2 dello stesso articolo permette di incrementare l’IVA a credito, portando in detrazione l’imposta tramite la registrazione della nota di variazione nel registro degli acquisti.
La Questione del Termine Ultimo di Emissione
Il punto centrale affrontato dalla norma di comportamento AIDC n. 231 è l’individuazione del termine ultimo per l’emissione della nota di variazione.
La Commissione esclude che il termine possa coincidere con quello previsto per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA (ex art. 19 del Dpr 633/1972), ovvero la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per la variazione. La ragione risiede nella differente natura dei due diritti: il diritto alla detrazione scaturisce dall’esigibilità dell’imposta, mentre il diritto alla variazione in diminuzione è una facoltà del contribuente di recuperare un’imposta. L’assenza di coincidenza tra i due momenti è rafforzata dal fatto che l’opzione per la rettifica dell’IVA a debito (comma 8) non richiama l’articolo 19, a differenza di quanto previsto per la registrazione in acquisto (comma 2).
La Soluzione: il Termine di Decadenza dell’Accertamento
In assenza di un riferimento normativo specifico e scartata l’analogia con i termini per la detrazione, la Commissione AIDC si è orientata verso una soluzione che bilancia il diritto al recupero dell’imposta con l’esigenza di certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente.
La norma di comportamento n. 231 stabilisce quindi che, sebbene le note di variazione possano essere emesse dal momento in cui si verifica il presupposto di legge, tale facoltà non può essere esercitata oltre il termine di decadenza per l’attività di accertamento. Tale termine è fissato dall’articolo 57 del Dpr 633/1972. Questa interpretazione, in linea con i principi europei di neutralità ed effettività, mira a garantire il recupero dell’IVA non dovuta, rimuovendo ostacoli eccessivi al suo esercizio.