La corretta aliquota IVA da applicare agli interventi di manutenzione sugli edifici scolastici pubblici è da tempo oggetto di un acceso dibattito che vede contrapposte la giurisprudenza di legittimità e l’amministrazione finanziaria. Una recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate getta nuova luce sulla questione, confermando un orientamento restrittivo e creando un notevole dilemma per gli enti locali.
La posizione della Cassazione: La Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 9662 del 12 aprile 2023, ha stabilito che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici scolastici beneficiano dell’aliquota IVA ridotta al 10%. Secondo la Suprema Corte, tale agevolazione discende dall’applicazione del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72.
Questa norma agevola la costruzione di opere di urbanizzazione secondaria (tra cui rientrano le scuole) e di edifici assimilati alle cosiddette “case non di lusso”. I giudici hanno valorizzato la finalità di interesse collettivo di tali immobili, ritenendo che la funzione sociale dell’edificio scolastico sia sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aliquota ridotta, a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce il “No”: Nonostante la chiara posizione della Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente ribadito il suo parere contrario. Con la consulenza giuridica n. 909-13/2025 resa alla Provincia di Reggio Emilia, l’amministrazione finanziaria ha negato l’applicazione dell’IVA al 10% per i lavori di manutenzione scolastica.
Questa posizione, come riportato dalla stampa specializzata, non è nuova, ma conferma un’interpretazione restrittiva che l’Agenzia porta avanti da decenni.
Le ragioni dell’Amministrazione Finanziaria: La posizione dell’Agenzia delle Entrate, sebbene in contrasto con la Cassazione, trova fondamento in una rigorosa analisi normativa, sostenuta anche da una parte della dottrina consolidata. Secondo questa lettura, la sentenza della Cassazione sarebbe incorsa in un errore interpretativo.
Il n. 127-quinquies, infatti, si riferisce alla costruzione di opere e edifici, non alla loro manutenzione. La norma che disciplina specificamente gli appalti per gli interventi di recupero edilizio è il n. 127-quaterdecies della stessa Tabella A. Quest’ultima disposizione, tuttavia, esclude esplicitamente dall’aliquota agevolata del 10% proprio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Di conseguenza, l’IVA agevolata resta applicabile solo per gli interventi “pesanti” come restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Il dilemma per gli Enti Locali: “costi maggiori o rischio contenzioso?” – Il quadro attuale è a dir poco paradossale. Gli enti locali si trovano a un bivio:
- Applicare l’IVA al 10%: seguendo la sentenza della Cassazione, si esporrebbero a un quasi certo contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, con il rischio di subire recuperi d’imposta, sanzioni e interessi.
- Applicare l’IVA al 22%: adeguandosi alla posizione dell’Agenzia, subirebbero un notevole aggravio dei costi, con un impatto negativo sui bilanci pubblici che, in ultima analisi, ricade sull’intera collettività.
Questa incertezza stride con gli orientamenti del diritto unionale. La recente Direttiva (UE) 2022/542, infatti, ha ampliato le possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte, includendo espressamente la “costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici e di altri edifici utilizzati per attività di interesse pubblico”. Un’indicazione che sembra pienamente in linea con la visione della Cassazione, ma che, per ora, non ha portato a un cambiamento di rotta da parte dell’amministrazione finanziaria italiana.