Rif.: D.Lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026
È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 il D.Lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026, che introduce il nuovo Testo Unico dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Il provvedimento rappresenta il primo tassello della razionalizzazione dell’imposta prevista dalla Delega Fiscale (Legge 111/2023), con l’obiettivo di raccogliere in un unico corpo normativo la stratificazione legislativa di oltre cinquant’anni.
Sebbene il decreto sia già in vigore, la sua applicazione è rinviata al 1° gennaio 2027. Questo lasso di tempo permetterà agli operatori, e in particolare alle Pubbliche Amministrazioni, di adeguare i propri sistemi contabili e gestionali alla nuova numerazione e alle novità strutturali.
Il provvedimento si articola in 18 Titoli e 171 articoli, integrati da 4 tabelle allegate che riordinano le aliquote e le tipologie di operazioni. Il testo non si limita a una mera compilazione, ma opera un riallineamento sistematico alla Direttiva IVA 2006/112/CE, semplificando l’individuazione delle norme applicabili.
Una delle novità di maggior rilievo è l’articolo 169, che funge da raccoglitore per le norme di interpretazione autentica e di coordinamento emanate negli anni.
L’articolo 65 che riguarda le operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società conferma integralmente il disposto dell’attuale art. 17-ter DPR n. 633/1972, per quanto riguarda il meccanismo dello split-payment nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’articolo 35 accorpa casi particolari di applicazione delle aliquote ordinaria e ridotte che finora erano dispersi in fonti normative secondarie o leggi speciali. Questo facilita la corretta fatturazione dei servizi comunali (es. gestione rifiuti, servizi idrici, manutenzioni) riconducendoli alla Tabella A allegata, che è stata depurata dalle previsioni obsolete.
L’articolo 37 riguarda le operazioni esenti, ora contenute nell’art. 10 DPR n. 633/1972, ed anche in questo caso si tratta di una riconferma con qualche razionalizzazione per quanto riguarda gli Enti del Terzo Settore (ETS) ed anche per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, la cui esenzione IVA è ora prevista con un richiamo contenuto alla lettera o) dell’articolo 169 del nuovo Testo Unico IVA, che sull’argomento ripropone il disposto dell’art. 36-bis del D.Lgs. 75/2023. Inoltre sempre per quanto riguarda gli ETS, si segnala il passaggio dal regime di “esclusione” a quello di “esenzione” per alcune operazioni effettuate verso i soci o per finalità istituzionali.
Viene recepito un orientamento più favorevole al contribuente, che consentirà di esercitare il diritto alla detrazione nell’anno di ricezione della fattura, con possibili impatti sulla gestione della contabilità commerciale dell’ente.
Il Testo Unico nasce con l’esigenza di raccogliere e razionalizzare tutte le norme che attualmente disciplinano l’IVA senza introdurre sostanziali modifiche, ma è facile immaginare che sia destinato ad essere ulteriormente riformato prima del 2027 dai futuri decreti delegati della riforma fiscale, che interverranno sulla struttura stessa dell’imposta.
Nonostante il rinvio al 2027, è opportuno che i Comuni inizino a mappare le attuali operazioni basate sul D.P.R. 633/1972 per una migrazione verso i nuovi riferimenti del T.U. IVA, e dove necessario aggiornare i modelli di fatturazione e le note informative per i fornitori.