Rif.: nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 725) ha inserito il nuovo comma 1-ter all’interno dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. Tale disposizione introduce una disciplina “speciale” e ad hoc per il pagamento delle somme dovute ai lavoratori autonomi per l’attività professionale svolta (compresi i compensi legati al patrocinio a spese dello Stato).
La materia è stata da ultimo profondamente modificata in sede parlamentare con la legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio ed entrata in vigore il 23 maggio 2026), che ha convertito il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, introducendo l’articolo 2-ter. Questa modifica ha corretto la rigidità della formulazione originaria che rischiava di bloccare i flussi finanziari anche per debiti irrisori.
- QUADRO SINTETICO DEI REGIMI DI VERIFICA (Art. 48-bis, DPR 602/73)
Per agevolare l’attività degli uffici, si riepilogano di seguito le fattispecie di verifiche sui pagamenti, per esaminare poi le differenze operative tra la procedura generale e quella applicabile ai dipendenti o ai professionisti:
- Regime ordinario (art. 48-bis, comma 1): si applica alla generalità dei fornitori e scatta esclusivamente per i pagamenti disposti dalla P.A. di importo superiore a 5.000 euro. Qualora il beneficiario registri cartelle di pagamento insolute pari o superiori a 5.000 euro, l’ente blocca il mandato e segnala la posizione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) per l’eventuale pignoramento entro 60 giorni.
Comma 1. “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’ , e le società a prevalente partecipazione articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del , convertito, con modificazioni, dalla , ovvero della decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 legge 7 agosto 1992, n. 356 , ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del legge 31 maggio 1965, n. 575 presente decreto nonché’ ai risparmiatori di cui all’ , articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018”
- Le verifiche sui redditi da lavoro dipendente (Art. 48-bis, Comma 1-bis): a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’ordinamento ha rimosso la storica esclusione oggettiva che sottraeva le retribuzioni da lavoro subordinato ai controlli preventivi della P.A., per effetto dell’introduzione del comma 1-bis all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, fissando una soglia di verifica per pagamenti superiori a 2.500 euro.
Comma 1-bis “Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”
- Le nuove verifiche sui compensi dei professionisti (art. 48-bis, comma 1-ter): Riguarda i compensi di natura professionale (di cui all’art. 54 del TUIR). A differenza del regime generale, questo controllo scatta per pagamenti di qualsiasi ammontare, ossia anche per mandati di importo inferiore ai 5.000 euro, a partire dal 15 giugno 2026.
Comma 1-ter: “Relativamente alle somme di cui all’ articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi decreto, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito.”
2. LA PROCEDURA “SPECIALE” PER I PROFESSIONISTI DAL 15 GIUGNO 2026 (art. 48-bis, comma 1ter, DPR 602/73)
La formulazione iniziale del comma 1-ter obbligava i Comuni a verificare la presenza di ruoli a carico del professionista “di qualunque ammontare”. Con l’approvazione dell’art. 2-ter del D.L. n. 38/2026, il legislatore ha inserito una soglia minima di rilevanza del debito:
- la verifica telematica preventiva va effettuata su tutti i pagamenti ai professionisti, anche sotto i 5.000 euro;
- l’inadempimento rileva solo se l’ammontare complessivo delle cartelle di pagamento notificate e non versate è pari o superiore a 5.000 euro. Pertanto, se il professionista ha pendenze inferiori a tale soglia, non scatterà alcun blocco.
Laddove la verifica telematica dia esito positivo (presenza di debiti esattoriali per almeno 5.000 euro), l’Amministrazione Comunale non deve applicare la tradizionale sospensione con segnalazione.
La norma configura una vera e propria compensazione forzata diretta. Il Comune assume la veste di “agente pagatore” verso l’Erario e deve ripartire il pagamento nel seguente modo:
- versamento diretto all’Agente della Riscossione fino a concorrenza del debito fiscale riscontrato.
- liquidazione al professionista della sola quota eventualmente eccedente l’importo del debito verso l’Erario.
⚠️ ATTENZIONE
- Per i professionisti la soglia di 5.000 euro si sposta dall’importo del mandato di pagamento (regime ordinario) all’importo del debito iscritto a ruolo. Pertanto, ad es. un mandato di soli 500 euro a favore di un professionista va controllato a sistema; se il sistema rileva un debito esattoriale di almeno 5.000 euro, il Comune tratterrà direttamente l’intero mandato di 500 euro per versarlo ad AdER. Viceversa, se il debito a ruolo è di 500 euro non dovrà effettuata alcuna trattenuta. Nella pratica ogni pagamento a favore di professionisti richiederà la preventiva verifica a sistema di inadempienza presso l’AdER, non essendoci più alcuna soglia minima, e solo in presenza di debiti a ruolo per almeno 5.000 euro scatterà il versamento diretto ad AdER.
- La procedura non prevede una preventiva comunicazione al professionista, né la possibilità per quest’ultimo di regolarizzare la propria posizione prima del trasferimento delle somme dal Comune all’Agente della riscossione. Il pagamento esattoriale avviene d’ufficio e direttamente in base alle risultanze del controllo.
- L’adempimento sopra descritto diventerà pienamente e tassativamente operativo a partire dal prossimo 15 giugno 2026. Sotto il profilo temporale, come confermato anche dagli orientamenti ministeriali (Circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026), si evidenzia che il nuovo meccanismo segue il “principio di cassa” e sarà applicato a tutti i mandati di pagamento emessi a decorrere dal 15 giugno 2026. La verifica coinvolgerà anche i compensi relativi a prestazioni professionali svolte in passato o fatturate antecedentemente a tale data, qualora l’effettivo incasso avvenga dopo il 15 giugno.
- L’importo del mandato da prendere a riferimento per la verifica deve essere calcolato come segue:
- Include: L’onorario (imponibile), il contributo integrativo della Cassa di previdenza e l’IVA (in quanto riscossa in via ordinaria e non soggetta a split payment).
- Esclude: La sola ritenuta d’acconto d’imposta.
- Si invitano gli uffici finanziari a mappare tempestivamente le liquidazioni di onorari professionali programmate a ridosso e successivamente al 15 giugno p.v. per adeguare i sistemi informatici di controllo e i relativi flussi di mandato tenendo presente che l’unica condizione che sospende gli effetti di tale trattenuta diretta è l’eventuale formale ammissione del professionista a un piano di rateizzazione del debito con l’Agente della Riscossione.
3. IL REGIME GENERALE E LE REGOLE COMUNI AI FORNITORI (art. 48-bis, comma 1, DPR 602/73)
Il comma 1 dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 rappresenta la norma cardine che impone alle Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) e alle società a partecipazione pubblica l’obbligo di verificare la regolarità fiscale dei beneficiari prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.
La norma delimita i soggetti obbligati alle Amministrazioni Pubbliche in senso stretto e alle società pubbliche. Restano tassativamente escluse dal perimetro attivo le fondazioni e le associazioni, anche laddove siano state costituite o siano interamente partecipate da enti pubblici (es. enti di previdenza privati ex D.Lgs. 509/1994).
La prassi stabilisce che il termine “pagamento” deve essere inteso nell’accezione privatistica di adempimento di un’obbligazione pecuniaria di natura contrattuale. Pertanto:
- non costituisce pagamento il semplice passaggio di fondi che transita attraverso la P.A. in forza di disposizioni di legge, progetti co-finanziati UE o accordi internazionali.
- Qualora l’ente sia soggetto al regime della scissione dei pagamenti (split payment ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), l’IVA viene versata direttamente all’erario; di conseguenza, per individuare la soglia dei 5.000 euro si deve considerare l’importo al netto dell’IVA, ossia la quota effettivamente spettante al fornitore. Viceversa, nell’ipotesi che si tratti del pagamento di una fattura con IVA ad esigibilità immediata, la soglia per far scattare la verifica è calcolata al lordo dell’IVA.
- Nel caso di somme soggette a ritenuta fiscale alla fonte, la soglia si intende sempre riferita all’importo al netto delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.
Un aspetto cruciale per gli uffici ragioneria è la netta distinzione tra le fasi di spesa: la verifica ex art. 48-bis costituisce il presupposto del pagamento e non della liquidazione. Di conseguenza, l’accertamento va eseguito in concomitanza temporale con l’emissione del mandato.
Il divieto di artificioso frazionamento: Per eludere la soglia, non è consentito scomporre un pagamento unitario in più tranche inferiori a 5.000 euro, è tuttavia necessario precisare che nei servizi a cadenza periodica (come l’energia elettrica), l’obbligazione pecuniaria sorge con la singola fattura per i consumi del periodo. Se l’ente riceve nello stesso mese più fatture che singolarmente sono sotto i 5.000 euro, non sussiste l’obbligo di controllo, anche se i mandati vengono emessi lo stesso giorno e complessivamente superano la soglia. Il controllo scatta unicamente sulla singola fattura il cui imponibile ecceda i 5.000 euro.
Principali casistiche di esclusione oggettiva: La verifica non va effettuata se il credito vanta una riserva di impignorabilità o un preminente interesse pubblico/costituzionale:
- i pagamenti e i trasferimenti tra soggetti pubblici o verso società a totale partecipazione pubblica diretta sono esclusi, poiché non sussistono le esigenze di cautela erariale tra articolazioni dello Stato.
- la disposizione non opera se il beneficiario è sottoposto a fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta, poiché l’Agente della Riscossione deve obbligatoriamente attivare le speciali procedure di ammissione al passivo.
- versamenti di tributi/contributi, rimborsi di spese sanitarie, indennità risarcitorie personali legate al danno biologico, assegni alimentari e sussidi di sostentamento.
- sono escluse le rate di ammortamento dei mutui (bancari o Cassa Depositi e Prestiti) e i canoni di locazione finanziaria (leasing), stante la natura di operazioni di indebitamento istituzionale.
Cessione del credito: Il trattamento dei crediti ceduti (ex artt. 1260 c.c. e Legge 52/1991) ha generato storicamente complessità gestionali:
- La regola generale prevede che la verifica ex art. 48-bis deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente) e non del cessionario (es. la banca), in quanto l’amministrazione ceduta rimane estranea al contratto privato di trasferimento del credito.
- La procedura di sblocco, prevede un meccanismo verifica anticipata per evitare che la maturazione del credito a distanza di anni esponga il cessionario al rischio di inadempimenti fiscali sopravvenuti del cedente. All’atto della notifica della cessione, se il cedente fornisce espresso consenso al trattamento dati, la P.A. effettua subito il controllo a suo carico. Se l’esito è negativo (regolarità fiscale), la P.A. rilascia una formale accettazione che “libera” la posizione del cedente; al momento del successivo pagamento, la verifica verrà operata unicamente nei confronti del cessionario (Circolare MEF n. 29/2009).
A differenza del nuovo regime “speciale” per i professionisti (che prevede la trattenuta forzata immediata), il comma 1 opera tramite blocco e pignoramento condizionato:
- Qualora emerga un’inadempienza per cartelle scadute pari o superiori a 5.000 euro, il Comune blocca il pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato (comprensivo di spese esecutive e interessi di mora) e non per l’intero importo della fattura.
- La quota di compenso che eccede il debito iscritto a ruolo deve essere regolarmente pagata al beneficiario nei termini naturali di scadenza. Il mancato pagamento della quota eccedente costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
- L’ente attiva la segnalazione ad AdER e mantiene il blocco per 60 giorni (termine aumentato rispetto agli originari 30 giorni dalla Legge di Bilancio 2018). Entro questo termine l’Agente della Riscossione deve notificare l’atto di pignoramento presso terzi (ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973). In caso di mancata notifica dell’ordine di versamento entro i 60 giorni, il Comune è svincolato e deve procedere al pagamento ordinario in favore del beneficiario.
4. IL REGIME DELLE VERIFICHE SUGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI (Art. 48-bis, comma 1-bis, DPR 602/73)
- Soglia di attivazione del controllo: L’obbligo di interrogarne il sistema telematico scatta esclusivamente per i mandati di pagamento mensili relativi a stipendi, salari o indennità che superino l’importo netto di 2.500 euro.
- Inadempimento rilevante: Il blocco e la successiva segnalazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si attivano solo se il dipendente risulta inadempiente per cartelle esattoriali notificate e non sanate pari o superiori a 5.000 euro.
- Principio di variabilità mensile: L’obbligo di verifica risponde a un criterio di cassa strettamente mensile. Qualora nei mesi successivi alla segnalazione l’importo netto dello stipendio da erogare dovesse scendere a un livello pari o inferiore a 2.500 euro, l’obbligo di controllo preventivo decade. In tale circostanza, l’Ente può liquidare la retribuzione ordinaria senza consultare il sistema di verifica.
⚠️ ATTENZIONE: L’applicazione rigida del blocco totale del mandato potrebbe compromettere la sussistenza alimentare del dipendente nelle more della risposta dell’Agente della Riscossione. Per contemperare le esigenze di tutela erariale con quelle costituzionali del lavoratore, gli uffici devono attenersi alle seguenti istruzioni basate sui chiarimenti ministeriali (Circolare MEF-RGS n. 22/2008 e D.M. n. 40/2008):
- Durante la fase di “attesa istruzioni” (pari a un massimo di 60 giorni), la Pubblica Amministrazione non è obbligata a bloccare l’intero stipendio. Richiamando i limiti previsti dall’art. 545, comma 3 c.p.c. e dall’art. 2 del D.P.R. n. 180/1950, l’Ente è tenuto a salvaguardare la quota indisponibile della retribuzione.
- Il Comune può procedere all’immediato pagamento della quota non soggetta a sospensione, corrispondente ai 4/5 dello stipendio netto.
- La quota massima del 1/5 dello stipendio (al netto delle ritenute) deve essere prudenzialmente trattenuta e accantonata dall’Ente in attesa dell’atto formale di pignoramento da parte di AdER.
Al termine o durante il periodo di sospensione cautelare si possono delineare due scenari operativi:
- Mancata notifica di AdER entro 60 giorni: Se decorrono inutilmente i 60 giorni dalla comunicazione senza che AdER provveda a notificare l’ordine di versamento (pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973), il blocco decade. L’Ente ha il dovere d’ufficio di svincolare immediatamente le somme accantonate e corrispondere l’intero stipendio arretrato al dipendente.
- Notifica dell’atto di pignoramento (Ordinanza di assegnazione): Laddove AdER notifichi formalmente l’atto di pignoramento presso terzi, l’Ente assume la veste giuridica stabile di “terzo pignorato”. Da questo momento in poi, le trattenute mensili andranno operate indipendentemente dall’importo dello stipendio (anche se inferiore a 2.500 euro) e fino al totale soddisfacimento del debito esattoriale.
I limiti di prelievo forzoso sul mandato mensile, rimodulati dall’atto di pignoramento ai sensi dell’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, saranno pari a:
- 1/7 per stipendi netti mensili compresi tra 2.500 euro e 5.000 euro;
- 1/10 per stipendi netti mensili inferiori a 2.500 euro.
5. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI VERIFICA (art. 48-bis, comma 2, DPR 602/73 e D.M. 40/2008)
Il comma 2 dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 demanda a un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle modalità concrete con cui le Pubbliche Amministrazioni devono interfacciarsi con il sistema di riscossione. Tale disciplina è contenuta nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (Regolamento d’attuazione).
Un nodo cruciale riguarda il momento esatto in cui far scattare il controllo telematico per evitare rallentamenti nei flussi di cassa. I due momenti procedimentali non vanno sovrapposti:
- Fase di Liquidazione (Responsabile del Servizio): in questa fase si verifica esclusivamente il diritto del creditore in base alle prestazioni rese, ai requisiti qualitativi e quantitativi e alle condizioni contrattuali stabilite. L’atto di liquidazione viene firmato e trasmesso al servizio finanziario senza che sia necessario compiere la verifica fiscale.
- Fase di Pagamento (Servizio Finanziario/Ragioneria): La norma stabilisce che il controllo avvenga “prima di effettuare il pagamento”. Di conseguenza, la Ragioneria esegue il riscontro telematico all’atto dell’emissione del mandato di pagamento, configurandosi come presupposto e condizione di sblocco della spesa.
Quando l’ufficio finanziario interroga il sistema, l’interazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione segue binari temporali rigidi:
- se il beneficiario risulta inadempiente per ruoli scaduti oltre la soglia legale, l’ente riceve una comunicazione che quantifica il debito complessivo (comprensivo di interessi di mora e oneri esecutivi). Da quel momento, l’amministrazione è obbligata a sospendere il pagamento per un massimo di 60 giorni , limitatamente alla quota di debito segnalata da AdER.
L’eventuale quota eccedente del mandato deve essere liquidata subito al fornitore nei normali termini di scadenza della fattura.
Durante i 60 giorni di blocco cautelare, possono verificarsi due scenari:
- Notifica del pignoramento: AdER attiva la procedura di riscossione coattiva tramite l’ordine di versamento diretto (pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973). Il Comune, ricevuto l’atto, procede a versare le somme bloccate direttamente ad AdER.
- Decadenza del blocco: Se decorrono i 60 giorni senza che AdER provveda a notificare l’ordine di versamento, l’ente pubblico ha l’obbligo di svincolare immediatamente le somme e pagare il fornitore originario.
Qualora intervengano riduzioni del debito (sgravi, pagamenti parziali del contribuente) comunicati da AdER, o qualora scada il termine di 60 giorni, l’ente deve pagare tempestivamente il beneficiario.
⚠️ ATTENZIONE: Coordinamento procedimentale con la verifica del DURC (Precedenza e priorità)
Un’importante complessità operativa sorge qualora l’Ente riscontri contemporaneamente una posizione di inadempienza esattoriale (tramite il sistema art. 48-bis) e un’irregolarità contributiva emersa dalla consultazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013.
In caso di concomitanza tra le due procedure di blocco, la Circolare MEF-RGS n. 13/2018 ha definitivamente chiarito l’ordine di priorità e le modalità di coordinamento che gli uffici devono adottare:
- La precedenza assoluta del DURC: Il principio cardine stabilisce che la tutela del credito previdenziale e assistenziale ha la precedenza rispetto al credito esattoriale erariale. Pertanto, l’attivazione dell’intervento sostitutivo del DURC prevale sulla segnalazione e sul correlato blocco dell’art. 48-bis.
- Modalità operative di riparto delle somme: I servizi finanziari devono operare secondo i seguenti passaggi sequenziali:
- attivazione dell’intervento sostitutivo: Il Comune deve quantificare la quota del mandato di pagamento necessaria a sanare la morosità contributiva ed emettere il relativo mandato direttamente agli enti previdenziali (INPS/INAIL o Casse professionali).
- applicazione dell’art. 48-bis sul residuo: L’obbligo di verifica telematica ex art. 48-bis si sposta e si applica esclusivamente sulla parte residua del mandato di pagamento, ossia sull’importo che residua dopo aver integralmente soddisfatto il debito previdenziale.
- verifica delle soglie sul residuo: Se l’importo residuo da liquidare al fornitore rimane superiore alla soglia di legge (5.000 euro per i fornitori ordinari), l’ufficio finanziario procederà a eseguire o a confermare la verifica telematica esattoriale, restando l’eventuale blocco limitato a tale quota rimanente. Se, invece, per effetto dell’intervento sostitutivo l’importo residuo scende sotto la soglia legale, l’obbligo di controllo preventivo decade per la quota parte e la somma rimanente può essere liquidata al creditore, fatto salvo il caso dei professionisti per i quali il controllo opera a prescindere dall’importo.
6. CRITERI DI COMPUTO DELLE SOGLIE DI VERIFICA: EFFETTI DI IVA, SPLIT PAYMENT, RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Al fine di evitare errori materiali nella quantificazione delle somme che fanno scattare l’obbligo di controllo, gli uffici finanziari devono applicare i criteri di computo delle soglie legali (pari a 5.000 euro per la generalità dei fornitori e per il debito dei professionisti, e a 2.500 euro per gli stipendi dei dipendenti) distinguendo analiticamente le diverse componenti fiscali e previdenziali che concorrono a formare il lordo di fattura o del mandato di pagamento.
Regime IVA ordinario e IVA ad esigibilità immediata: come regola generale, confermata dalla Circolare MEF n. 29/DF del 2009, la valutazione del superamento della soglia dei 5.000 euro deve essere effettuata prendendo a riferimento il valore complessivo del pagamento contrattuale, inteso come l’intero debito monetario che l’amministrazione è chiamata ad assolvere nei confronti del terzo.
- IVA ad esigibilità immediata / Regime ordinario: Quando il Comune riceve una fattura in regime IVA ordinario (esigibilità immediata o differita ordinaria), l’imposta costituisce parte integrante del pagamento da erogare al creditore. Pertanto, ai fini della verifica, la soglia va calcolata al lordo dell’IVA.
Regime della Scissione dei Pagamenti (Split Payment): una deroga fondamentale all’orientamento generale si applica per le fatture di contratti di lavori, servizi o forniture erogate da imprese e società soggette al meccanismo del c.d. split payment (art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972).
- Computo al netto dell’IVA: Come espressamente chiarito dalla Circolare MEF-RGS n. 13/2018 , nelle fatture soggette a scissione dei pagamenti la quota corrispondente all’IVA non viene erogata al fornitore, ma viene versata dall’Ente direttamente all’Erario. Di conseguenza, l’obbligazione pecuniaria verso il terzo si limita al solo corrispettivo netto.
- Regola operativa: Per individuare il superamento della soglia dei 5.000 euro in regime di split payment, gli uffici devono considerare l’importo al netto dell’IVA. Il controllo telematico non deve, pertanto, essere effettuato se il mandato destinato al fornitore (quota imponibile) è pari o inferiore a 5.000 euro, anche se il totale lordo della fattura supera tale limite.
Somme soggette a Ritenuta d’Acconto e Contributo Integrativo delle Casse di Previdenza (Professionisti)
Con l’entrata in vigore del nuovo comma 1-ter relativo agli esercenti arti e professioni, il computo delle somme richiede massima attenzione da parte delle Ragionerie, tenendo conto dell’incompatibilità assoluta tra ritenuta alla fonte e split payment:
- Incompatibilità Split Payment / Professionisti: Ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-sexies del D.P.R. n. 633/1972, il regime della scissione dei pagamenti non si applica mai alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto (ex art. 25 del D.P.R. n. 600/1973). Pertanto, le fatture dei professionisti recano sempre l’IVA ad esigibilità immediata/ordinaria, che deve essere liquidata direttamente al professionista.
- Trattamento delle Ritenute alla Fonte: In linea con i chiarimenti della prassi ministeriale (Circolare MEF n. 29/DF del 2009 e Circolare n. 13/2018), la soglia si intende riferita all’importo al netto delle ritenute erariali. La ritenuta d’acconto (20%), infatti, non costituisce una somma erogata al professionista, bensì un debito fiscale che l’Ente trattiene e adempie direttamente verso l’Erario in qualità di sostituto d’imposta.
- Contributo Integrativo Previdenziale (Casse Professionali): A differenza della ritenuta, il contributo integrativo dovuto alle Casse di previdenza di categoria (es. 4% CAP per i commercialisti, cassa avvocati, ecc.) costituisce per legge parte integrante del compenso spettante al professionista, sul quale quest’ultimo applica la rivalsa obbligatoria.
Riepilogo formule di riscontro per la Ragioneria:
- Fornitore Ordinario (No Split Payment) Importo Verifica = Totale Lordo Fattura.
- Fornitore Ordinario (In Split Payment) Importo Verifica = Totale Fattura – IVA (ossia il solo Imponibile).
- Professionista (Soggetto a Ritenuta d’Acconto – NO Split Payment) Importo del Mandato oggetto di verifica/trattenuta = (Onorario Imponibile + Cassa Previdenza + IVA) – Ritenuta d’Acconto.
7. APPENDICE: NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO
A beneficio degli uffici finanziari e dei servizi di ragioneria, si riporta l’elenco coordinato delle fonti normative, regolamentari e di prassi amministrativa che disciplinano le verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
A. Fonti Normative e Regolamentari
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Art. 48-bis) – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Disciplina cardine in materia di verifiche pubbliche prima dei pagamenti.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Art. 1, comma 725 – Legge di Bilancio 2026) – Introduzione del comma 1-ter relativo al blocco e versamento diretto dei compensi professionali.
- Legge 22 maggio 2026, n. 88 – Legge di conversione del D.L. 27 marzo 2026, n. 38. L’introduzione dell’art. 2-ter ha rimodulato il comma 1-ter stabilendo la soglia minima di inadempimento a 5.000 euro per i professionisti.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025 – Art. 1, co. 84) – Modifica delle soglie per i dipendenti pubblici, con decorrenza 1° gennaio 2026 (fissazione della soglia di controllo a 2.500 euro).
- Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40 (Ministero dell’Economia e delle Finanze) – “Regolamento recante modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973”. Definisce le procedure telematiche di interrogazione e i flussi di comunicazione con l’Agente della Riscossione.
- Art. 545 del Codice di Procedura Civile e Art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 – Limiti di pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni dei dipendenti pubblici (limite del quinto a tutela della sussistenza).
B. Fonti di Prassi Amministrativa e Orientamenti Ministeriali
- Ministero della Giustizia – Circolare del 17 marzo 2026 – Chiarimenti sull’applicazione temporale del nuovo regime dei professionisti (comma 1-ter) guidati dal principio di cassa (mandati emessi a decorrere dal 15 giugno 2026).
- MEF – Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 29 luglio 2008, n. 22/RGS – Istruzioni operative sul regolamento n. 40/2008. Documento fondamentale contenente l’indicazione di salvaguardare i 4/5 dello stipendio dei dipendenti durante i 60 giorni di attesa istruzioni AdER.
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Circolare 8 ottobre 2009, n. 29/DF – Direttive analitiche sull’applicazione dell’art. 48-bis. Disciplina dettagliatamente il perimetro soggettivo (esclusione di fondazioni e associazioni), la definizione di “pagamento contrattuale”, le esclusioni oggettive e la procedura di “pre-verifica” e sblocco anticipato in caso di cessione del credito.
- MEF – Ragioneria Generale dello Stato / Dipartimento delle Finanze – Circolare 21 marzo 2018, n. 13 – “Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40… Chiarimenti aggiuntivi”. È il principale documento di prassi coordinato. Definisce la netta separazione tra fase di liquidazione e pagamento, norma il principio del divieto di frazionamento artificioso dei mandati (connesso al danno erariale), disciplina l’esclusione dell’IVA nel computo dello split payment e i chiarimenti in merito a pagamenti a eredi, cessioni di credito e interventi sostitutivi DURC.
- Agenzia delle Entrate – Circolare 11 marzo 2008, n. 14/E – Primi chiarimenti interpretativi sulla platea delle amministrazioni pubbliche obbligate e coordinamento con la riscossione coattiva.