I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 delineano in modo definitivo i contorni operativi della riforma del Terzo Settore intervenendo con precisione su due dei temi più complessi per gli enti iscritti al RUNTS: la disciplina fiscale dei contributi pubblici e le modalità di accesso al regime forfettario di cui all’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017 (CTS).
1. Contributi pubblici e test di commercialità
La novità di maggior rilievo riguarda il mutato rapporto tra l’erogazione di fondi pubblici e la qualificazione fiscale delle attività dell’Ente del Terzo Settore (ETS). A partire dal 2026, la semplice provenienza pubblica di un finanziamento non è più sufficiente a garantirne l’esenzione o la non imponibilità fiscale. Secondo l’interpretazione sistematica dell’articolo 79 del CTS, il contributo pubblico diventa fiscalmente neutro soltanto se inserito in un contesto di attività complessivamente qualificabile come “non commerciale”.
Per valutare la corretta imposizione, l’amministrazione finanziaria introduce un percorso di monitoraggio in 2 fasi:
- Fase 1 il test delle attività di interesse generale (AIG): in prima battuta, occorre analizzare le singole attività previste dai commi 2 e 2-bis dell’art. 79 CTS. L’attività si considera non commerciale se svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi della stessa (all’interno dei quali vanno computati i costi diretti, la quota imputabile di costi indiretti/generali e gli stessi apporti pubblici).
- Fase 2 il test sulla qualifica dell’Ente: successivamente, si procede a un confronto macroeconomico a livello di ente per determinarne la natura istituzionale (art. 79, comma 5, CTS). Se i proventi derivanti da AIG commerciali superano quelli delle attività non commerciali, l’ETS assume la qualifica di ente commerciale. Nel computo delle entrate non commerciali si includono quote associative, liberalità, contributi non corrispettivi e il valore normale delle prestazioni gratuite.
Nota sulle sponsorizzazioni: i proventi da sponsorizzazione mantengono la loro rilevanza commerciale sotto il profilo fiscale, ma l’Agenzia ha chiarito che restano ininfluenti ai fini del calcolo del test di prevalenza dell’ente.
Un punto importante riguarda le somme percepite a titolo di corrispettivo per servizi in convenzione con la Pubblica Amministrazione. La Circolare 1/E/2026 non adotta una linea restrittiva, confermando che anche tali importi sinallagmatici possono beneficiare del regime di esclusione dal reddito imponibile (ex art. 79, comma 4, lett. b, CTS), a condizione che l’ETS superi il test di non commercialità dell’attività. Inoltre, l’orizzonte della non imponibilità viene esteso oltre i confini nazionali, includendo espressamente i finanziamenti erogati dall’Unione Europea, da Stati esteri o da organismi internazionali.
2. Regime forfettario per ODV e APS
L’altro grande pilastro della Circolare riguarda il regime forfettario d’impresa introdotto dall’articolo 86 del CTS, riservato esclusivamente alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) che esercitano attività commerciali.
Questo regime di favore prevede l’abbattimento del reddito imponibile attraverso coefficienti di redditività estremamente ridotti, da applicare ai ricavi conseguiti:
- 1% per le ODV;
- 3% per le APS.
La condizione d’accesso è legata al non superamento di 85.000 euro di ricavi commerciali nel periodo d’imposta precedente. Il dubbio interpretativo riguardava gli enti che, per obbligo o scelta, redigono il bilancio secondo il principio di competenza economica. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il tenore letterale della norma – laddove fa riferimento a ricavi “percepiti” – impone l’applicazione generalizzata del principio di cassa per la verifica del plafond. Di conseguenza, anche per gli enti dotati di bilancio ordinario a competenza, ai fini del limite degli 85.000 euro rilevano esclusivamente i ricavi effettivamente incassati.
Ai fini della verifica del limite d’accesso, la nozione di “ricavo commerciale” ricomprende:
- I proventi da attività di interesse generale (AIG) che hanno superato i margini di tolleranza e sono divenute commerciali.
- I ricavi derivanti da “attività diverse” (art. 6 CTS), purché svolte con i caratteri dell’abitualità e dell’organizzazione imprenditoriale.
- I corrispettivi legati a raccolte fondi svolte in modo abituale e continuativo.
Non devono essere conteggiati i proventi derivanti da attività commerciali esercitate in via del tutto occasionale (inquadrabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i, del TUIR). Tali componenti non formano reddito d’impresa e sono escluse sia dal calcolo del plafond sia dall’applicazione delle percentuali di redditività forfettarie.
Infine, la prassi ricorda che il coefficiente di redditività dell’art. 86 CTS si applica in via esclusiva ai ricavi tipici individuati dall’art. 85 del TUIR. Altre componenti positive di reddito – quali plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi derivanti da immobili – non rientrano nella base di calcolo forfettaria e continuano a scontare la tassazione ordinaria secondo le regole comuni del reddito d’impresa.
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