Rif.: Agenzia delle entrate, Risposte ad interpello n. 157/E/2025 del 17.06.2025
Con la Risposta a Interpello n. 157 del 17 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione del regime di esenzione IVA per i servizi di supervisione professionale acquistati da enti pubblici per il proprio personale.
Il principio affermato è che tali servizi, anche se assimilabili a percorsi di formazione continua, non beneficiano automaticamente dell’esenzione IVA prevista per la formazione. L’applicazione del regime di favore è, infatti, subordinata a requisiti formali specifici.
Il caso: Un ente pubblico, soggetto attuatore di un progetto finanziato dal PNRR, intendeva affidare a un operatore esterno un servizio di supervisione professionale per il proprio personale (assistenti sociali e altre figure). L’ente riteneva che tale servizio, essendo funzionale allo sviluppo e al benessere professionale dei dipendenti, potesse rientrare tra le prestazioni di formazione esenti da IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, della Legge 537/1993.
La posizione dell’Agenzia delle entrate: L’Agenzia delle Entrate ha respinto l’interpretazione estensiva proposta dall’istante. Pur non negando la valenza formativa della supervisione, ha precisato che l’applicazione del regime di esenzione IVA è soggetta a due condizioni imprescindibili:
- Accreditamento Formale: L’attività deve essere formalmente accreditata come “corso di formazione” secondo le normative vigenti.
- Riconoscimento di Crediti: La partecipazione al corso deve consentire ai dipendenti di ottenere dei crediti formativi professionali (CFP) riconosciuti.
Conclusioni: Dal momento che nel caso di specie il servizio di supervisione non risultava formalmente accreditato né prevedeva il rilascio di crediti formativi, l’Agenzia ha concluso per la non applicabilità del regime di esenzione.
Di conseguenza, i corrispettivi versati dall’ente pubblico all’appaltatore per il servizio di supervisione devono essere assoggettati ad IVA con l’aliquota ordinaria.
Per gli enti pubblici e gli operatori del settore, ne deriva che, al fine di applicare correttamente il regime di esenzione IVA, non è sufficiente la natura intrinsecamente formativa di un servizio, ma è necessario verificare la sussistenza dei requisiti formali di accreditamento e di riconoscimento dei crediti, che devono essere documentati e provati.