La Riscossione dei Tributi Locali: novità della riforma

La riforma della riscossione dei tributi locali, con il primo via libera alla bozza Decreto Legislativo (Dlgs), introduce diverse novità volte a favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti e a modernizzare il sistema. L’obiettivo principale è snellire gli adempimenti e ridurre il contenzioso. Il Digs è stato approvato in primo esame dal Consiglio dei ministri del 9 maggio in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge Delega fiscale (legge 111/2023) e si pone l’obiettivo di procedere a una riforma delle regole della riscossione locale.

Compliance e rapporti con il contribuente: Gli Enti locali avranno la possibilità di incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure che rafforzano il dialogo e la collaborazione con i contribuenti. Tra queste, l’introduzione di lettere di compliance e avvisi bonari, strumenti già in uso per i tributi erariali, che segnalano ai contribuenti eventuali anomalie nelle dichiarazioni prima dell’avviso di accertamento esecutivo. Il contribuente avrà 60 giorni per regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte, o per fornire chiarimenti e documenti all’ente. Viene anche prevista l’introduzione di istituti premiali per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, l’implementazione di attività di assistenza e consulenza giuridica, l’introduzione di forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, e la garanzia di tempi certi per il rimborso dei tributi incassati erroneamente. Le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguare i propri ordinamenti ai principi generali contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). In particolare, l’articolo 1, comma 2, del Decreto richiede tale adeguamento.

Definizioni agevolate e sanatorie: Il nuovo schema di decreto (articolo 4) consente a Regioni ed Enti locali di introdurre autonomamente definizioni agevolate che prevedono l’esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni per obblighi tributari non adempiuti. Queste sanatorie possono estendersi anche alle entrate patrimoniali, come le rette scolastiche, ma non è prevista la riduzione della quota capitale. La definizione agevolata deve riguardare crediti di difficile esigibilità, con un focus sull’anzianità del credito. Le definizioni possono applicarsi ad accertamenti già emessi e non incassati, importi non ancora accertati, e importi in contenzioso. Gli enti possono decidere autonomamente la misura delle sanzioni ridotte.

Novità per le dichiarazioni IMU: Un’importante semplificazione, prevista nell’articolo 26 dello schema di Decreto, riguarda l’unificazione degli adempimenti dichiarativi IMU in un unico modello telematico. Questo modello dovrà essere trasmesso via web entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile e produrrà effetti anche per gli anni successivi, salvo modifiche dei dati. La presentazione della dichiarazione diventa condizione necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni.

Sanzioni proporzionali per IMU e TARI: Il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di tributi regionali e locali sarà rivisto per migliorarne la proporzionalità. L’articolo 12 dello schema di Decreto prevede l’applicazione della disciplina sulle sanzioni amministrative prevista dal Dlgs 472/97 e, dal 1° gennaio 2026, dal Dlgs 173/2024. A partire dal 1° gennaio 2026, la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione sarà del 100% (attualmente tra 100% e 200%), mentre per dichiarazione infedele sarà del 40% (attualmente tra 50% e 100%). Le sanzioni saranno fisse, con possibilità di personalizzazione tramite la recidiva (aumento fino al doppio per violazioni commesse entro tre anni dall’accertamento definitivo) o la riduzione per sproporzione (fino a un quarto). Per l’imposta di soggiorno, è stato introdotto un limite minimo di 50 euro per gli illeciti dichiarativi. La sanzione per omesso versamento, invece, è stata già ridotta dal 30% al 25%, a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, per effetto delle modifiche apportate dal Digs 87/2024 all’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Versamenti con addebito su conto corrente: L’articolo 2 dello schema di decreto prevede un sistema premiale che consente alle Regioni e agli Enti locali di incentivare l’addebito diretto sul conto corrente per il pagamento delle relative entrate. È prevista una riduzione fino al 20% di aliquote e tariffe per i contribuenti che scelgono l’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale per il pagamento dei tributi. Gli enti possono stabilire un tetto massimo allo sconto o un importo fisso. L’IMU rimane esclusa da questa agevolazione.

Vigilanza e revisione dell’albo dei riscossori: L’articolo 5 dello schema di Decreto introduce una vigilanza rafforzata sui soggetti iscritti nell’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate delle Regioni e degli Enti locali. È prevista l’integrale e innovativa riforma dell’attuale disciplina dell’albo dei soggetti privati abilitati a effettuare l’attività di accertamento e riscossione. L’albo è istituito presso il Dipartimento delle Finanze. Vengono istituite due commissioni: una di vigilanza sugli iscritti (tenuta da una Commissione composta da rappresentanti del Ministero dell’Economia, del Ministero dell’Interno, delle regioni e degli enti locali, nonché da rappresentanti dei soggetti iscritti nell’albo) e un’altra con funzione consultiva per l’adozione di linee guida. Il divieto di incasso diretto da parte dei concessionari privati è confermato, salvo eccezioni espressamente elencate, come per le entrate rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi (in applicazione dell’articolo 494 del Codice di procedura civile) o il canone mercatale (per il quale il comma 844 della legge 160/2019 prevede la riscossione unicamente con il pagoPA).

Accertamento esecutivo e Tributi Regionali: Dal 1° gennaio 2027, o da data precedente stabilita dalle Regioni, l’accertamento esecutivo sarà applicato anche ai tributi regionali, come il bollo auto e il tributo speciale sulle discariche. Questo strumento concentra in sé sia la funzione accertativa che quella di titolo esecutivo, eliminando la necessità di una successiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale, prevista dal R.D. 639/1910. In caso di ricorso, opera la sospensione degli atti esecutivi per un periodo di 180 giorni se la riscossione è affidata a terzi, o di 120 giorni se la riscossione è svolta dalla stessa Regione. Le Regioni potranno affidare a terzi la gestione delle proprie entrate. Sarà istituito un nuovo albo presso il Ministero delle Finanze. Il capitale sociale minimo per l’iscrizione all’albo per le società che gestiscono entrate regionali è di 5 milioni di euro per l’accertamento e la riscossione, e di 1 milione per attività propedeutiche.

Dilazioni di pagamento: Importante novità (articolo 8, comma 5), viene introdotta la possibilità di rateizzare il debito per i tributi regionali. Le Regioni o i soggetti affidatari potranno autonomamente regolamentare la dilazione delle somme. Sono previsti scaglioni di debito e il numero massimo di rate mensili, fino a 72 rate mensili per debiti oltre 20mila euro. È possibile una proroga della dilazione, una sola volta e fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di peggioramento della situazione. La decadenza dai benefici della rateizzazione avviene in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell’arco di sei mesi.

Oneri di riscossione: Tutti i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore. Gli oneri di riscossione sono pari al 3% delle somme dovute e fino a un massimo di 300 euro se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla data di esecutività dell’atto, mentre sono pari al 6% fino a un massimo di 600 euro se si supera tale termine.

Prescrizione dei Tributi Locali: I termini di prescrizione per i tributi locali rimangono invariati a cinque anni, come previsto dal comma 161 dell’articolo 1 della legge 296/2006, sia per le contestazioni che per l’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie. L’eccezione della proroga di 85 giorni dei termini decadenziali, introdotta dall’articolo 67 del Dl 18 del 2020 nel periodo Covid, non si applica più agli atti impositivi autonomamente impugnabili emessi dagli enti locali dal 26 marzo 2025. I tributi locali, in quanto pagati periodicamente con cadenza annuale, si prescrivono in cinque anni sulla base dell’articolo 2984 n. 4 del Codice civile. Le tasse automobilistiche sono soggette a prescrizione triennale (Cassazione, ordinanza 25977/2022). La prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/17).

Ingiunzione fiscale: Nello schema di Digs non sono previste modifiche per le ingiunzioni fiscali, che continuano ad essere rette dall’ultracentenario regio decreto 639/1910. La riscossione coattiva, se svolta direttamente dall’ente impositore o da concessionari privati o società in house, è effettuata con l’ingiunzione di pagamento, secondo le disposizioni dettate dal titolo II del Dpr 602/1973. L’ingiunzione assolve sia alle funzioni di titolo esecutivo che di precetto.

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