Rif.: Agenzia delle entrate, Risposte ad interpello n. 125/E/2025 del 30.04.2025
Con la Risposta n. 125/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile ai servizi di accompagnamento forniti dalle Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) all’interno di aree protette ad accesso libero. Secondo l’Agenzia, tale attività non può beneficiare del regime di esenzione IVA previsto per le visite a parchi e luoghi di interesse culturale.
Il quesito della Guida Ambientale Escursionistica
L’istanza è stata presentata da una Guida Ambientale Escursionistica (GAE), professionista che accompagna persone singole o gruppi in visita sul territorio, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali. L’attività in questione consiste nell’accompagnamento di escursionisti all’interno di aree protette ufficiali, che sono aperte al pubblico e per le quali non è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso.
Oltre al servizio di guida, il professionista offre anche la possibilità di noleggiare attrezzature funzionali all’escursione (come bici, canoe, ciaspole, etc.) a fronte di un corrispettivo specifico, aggiuntivo rispetto a quello per l’accompagnamento.
Il professionista, che intende costituire una società di persone per svolgere la medesima attività, ha chiesto se a tali servizi potesse applicarsi l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 22) del D.P.R. 633/1972. L’istante riteneva che l’elenco dei luoghi citati dalla norma (musei, parchi, giardini, etc.) non fosse tassativo e che l’esenzione dovesse estendersi anche alle visite in aree protette e, di conseguenza, al noleggio dell’attrezzatura in quanto prestazione accessoria.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito parere negativo, negando l’applicazione del regime di esenzione.
La norma nazionale di riferimento (articolo 10, comma 1, n. 22 del Decreto IVA) esenta dall’imposta “le prestazioni […] inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.
Nel motivare la sua decisione, l’Agenzia ha sottolineato i seguenti punti:
- Principio di inerenza: L’esenzione si applica solo alle prestazioni che sono “inerenti” a una “visita” a un luogo di interesse culturale, che rappresenta l’operazione principale. In passato, è stato chiarito che rientrano nell’esenzione servizi come l’accompagnamento o la fornitura di audioguide, in quanto strettamente connessi alla visita stessa.
- La necessità di una prestazione principale: Per poter considerare il servizio di guida come “inerente” e quindi accessorio, deve esistere una prestazione principale esente, ovvero la visita al luogo.
- L’assenza di un biglietto d’ingresso: L’Agenzia ha stabilito un criterio dirimente: in assenza dell’emissione di un biglietto d’ingresso per l’accesso all’area, il servizio di guida non può essere considerato “inerente” a una visita. Diventa, invece, un’autonoma prestazione di servizi, rilevante ai fini IVA.
Poiché nel caso specifico le escursioni si svolgono in “aree protette” ad “accesso libero” per le quali “non sono previsti biglietti di ingresso” , il servizio offerto dalla GAE è considerato una prestazione autonoma e non può beneficiare dell’esenzione IVA.
Di conseguenza, essendo l’attività principale di accompagnamento soggetta a IVA, anche il quesito relativo al noleggio delle attrezzature viene assorbito e tali prestazioni seguono il regime ordinario dell’imposta.