Codice della Crisi d’Impresa: la guida pratica dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 5/E/2026)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Parte I della Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, un documento di prassi fondamentale che fornisce i primi chiarimenti operativi sulle novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).

Il testo recepisce gli esiti della consultazione pubblica conclusasi a maggio e si coordina con i recenti orientamenti del Ministero della Giustizia (D.M. 23 aprile 2026). La circolare sarà pubblicata in quattro parti distinte; questa prima tranche si concentra sui nuovi istituti volti a favorire il risanamento aziendale e la continuità d’impresa.

I nuovi istituti del Codice esaminati dall’AdE

La Parte I della circolare analizza nel dettaglio i profili fiscali di quattro strumenti cardine della riforma:

1. Composizione negoziata e transazione fiscale (art. 23, co. 2-bis)

La novità più rilevante è la strutturazione dell’accordo transattivo stragiudiziale con le agenzie fiscali e l’Agente della Riscossione. L’Agenzia ha chiarito regole operative e perimetri precisi:

  • viene confermata la possibilità di falcidiare l’IVA in sede di transazione fiscale, a condizione che un professionista indipendente attesti che tale soluzione garantisca al Fisco un soddisfacimento superiore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (linea allineata alla giurisprudenza Degano Trasporti).
  • la proposta del contribuente deve pervenire agli uffici con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini di negoziazione. Questo è necessario per consentire la complessa attività istruttoria e l’acquisizione del parere conforme della Direzione Regionale.
  • sono inclusi i debiti per imposte dirette e IVA non ancora iscritti a ruolo. Agli interessi di dilazione si applica il tasso legale (Art. 1284 c.c.).

2. misure premiali e riduzione delle sanzioni (art. 25-bis)

Il legislatore ha previsto un pacchetto di incentivi fiscali per le imprese che scelgono la via della composizione negoziata, a patto che il debitore ne richieda espressamente l’applicazione:

  • riduzione al tasso legale per tutti i debiti tributari sorti anteriormente all’avvio del percorso, anche se notificati durante le trattative (es. avvisi di accertamento, liquidazioni periodiche).
  • la riduzione alla misura minima si applica esclusivamente alle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) i cui termini di pagamento scadono successivamente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.
  • il dimezzamento di sanzioni e interessi sui debiti pregressi diventa definitivo solo se il percorso si conclude con uno degli strumenti che prevedono il trattamento formale dei crediti tributari. In caso di successiva liquidazione giudiziale, i benefici decadono retroattivamente.

3. piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis)

Per coordinare i 90 giorni previsti per l’adesione del Fisco con le finestre di voto stabilite dai Tribunali nei Piani di Ristrutturazione (PRO), l’Agenzia individua tre scenari operativi:

ScenarioTempistica scadenza 90 GiorniAzione dell’Agenzia delle Entrate
Scenario 1Prima dell’apertura del votoIl voto viene espresso dopo il contraddittorio e l’esame della relazione del commissario giudiziale.
Scenario 2Durante la finestra di votoL’Agenzia esprime la propria posizione direttamente attraverso il voto nei termini del Tribunale.
Scenario 3Dopo la chiusura del votoVoto anticipato per istruttorie semplici; richiesta di differimento dei termini per i casi più complessi.

4. disciplina dei gruppi di imprese (art. 284 e ss.)

Viene data attuazione alla gestione unitaria delle crisi di gruppo, definita secondo i criteri di direzione e coordinamento dell’Art. 2, co. 1, lett. h) del Codice. La circolare conferma il principio dell’autonomia delle masse attive e passive delle singole società del gruppo, dettando al contempo linee guida per la gestione coordinata dei flussi informativi e dei crediti fiscali/contributivi.

Il piano editoriale della Circolare 5/E

Per completezza di quadro, l’impianto complessivo della prassi ministeriale seguirà la seguente scomposizione tematica nei prossimi mesi:

  • Parte I: I nuovi istituti del Codice (Oggetto del presente chiarimento)
  • Parte II: Il sovraindebitamento (Attualmente in fase di consultazione pubblica)
  • Parte III: Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
  • Parte IV: Liquidazione giudiziale e istituti residuali

I chiarimenti forniti dall’Agenzia evidenziano la centralità degli assetti organizzativi e contabili (Art. 2086 c.c.). Gli uffici fiscali analizzeranno le proposte transattive basandosi non solo sulla convenienza economica pura, ma anche sull’impatto sociale della continuità aziendale e sulla tutela dei livelli occupazionali.

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