L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Parte I della Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, un documento di prassi fondamentale che fornisce i primi chiarimenti operativi sulle novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).
Il testo recepisce gli esiti della consultazione pubblica conclusasi a maggio e si coordina con i recenti orientamenti del Ministero della Giustizia (D.M. 23 aprile 2026). La circolare sarà pubblicata in quattro parti distinte; questa prima tranche si concentra sui nuovi istituti volti a favorire il risanamento aziendale e la continuità d’impresa.
I nuovi istituti del Codice esaminati dall’AdE
La Parte I della circolare analizza nel dettaglio i profili fiscali di quattro strumenti cardine della riforma:
1. Composizione negoziata e transazione fiscale (art. 23, co. 2-bis)
La novità più rilevante è la strutturazione dell’accordo transattivo stragiudiziale con le agenzie fiscali e l’Agente della Riscossione. L’Agenzia ha chiarito regole operative e perimetri precisi:
- viene confermata la possibilità di falcidiare l’IVA in sede di transazione fiscale, a condizione che un professionista indipendente attesti che tale soluzione garantisca al Fisco un soddisfacimento superiore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (linea allineata alla giurisprudenza Degano Trasporti).
- la proposta del contribuente deve pervenire agli uffici con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini di negoziazione. Questo è necessario per consentire la complessa attività istruttoria e l’acquisizione del parere conforme della Direzione Regionale.
- sono inclusi i debiti per imposte dirette e IVA non ancora iscritti a ruolo. Agli interessi di dilazione si applica il tasso legale (Art. 1284 c.c.).
2. misure premiali e riduzione delle sanzioni (art. 25-bis)
Il legislatore ha previsto un pacchetto di incentivi fiscali per le imprese che scelgono la via della composizione negoziata, a patto che il debitore ne richieda espressamente l’applicazione:
- riduzione al tasso legale per tutti i debiti tributari sorti anteriormente all’avvio del percorso, anche se notificati durante le trattative (es. avvisi di accertamento, liquidazioni periodiche).
- la riduzione alla misura minima si applica esclusivamente alle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) i cui termini di pagamento scadono successivamente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.
- il dimezzamento di sanzioni e interessi sui debiti pregressi diventa definitivo solo se il percorso si conclude con uno degli strumenti che prevedono il trattamento formale dei crediti tributari. In caso di successiva liquidazione giudiziale, i benefici decadono retroattivamente.
3. piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis)
Per coordinare i 90 giorni previsti per l’adesione del Fisco con le finestre di voto stabilite dai Tribunali nei Piani di Ristrutturazione (PRO), l’Agenzia individua tre scenari operativi:
| Scenario | Tempistica scadenza 90 Giorni | Azione dell’Agenzia delle Entrate |
| Scenario 1 | Prima dell’apertura del voto | Il voto viene espresso dopo il contraddittorio e l’esame della relazione del commissario giudiziale. |
| Scenario 2 | Durante la finestra di voto | L’Agenzia esprime la propria posizione direttamente attraverso il voto nei termini del Tribunale. |
| Scenario 3 | Dopo la chiusura del voto | Voto anticipato per istruttorie semplici; richiesta di differimento dei termini per i casi più complessi. |
4. disciplina dei gruppi di imprese (art. 284 e ss.)
Viene data attuazione alla gestione unitaria delle crisi di gruppo, definita secondo i criteri di direzione e coordinamento dell’Art. 2, co. 1, lett. h) del Codice. La circolare conferma il principio dell’autonomia delle masse attive e passive delle singole società del gruppo, dettando al contempo linee guida per la gestione coordinata dei flussi informativi e dei crediti fiscali/contributivi.
Il piano editoriale della Circolare 5/E
Per completezza di quadro, l’impianto complessivo della prassi ministeriale seguirà la seguente scomposizione tematica nei prossimi mesi:
- Parte I: I nuovi istituti del Codice (Oggetto del presente chiarimento)
- Parte II: Il sovraindebitamento (Attualmente in fase di consultazione pubblica)
- Parte III: Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
- Parte IV: Liquidazione giudiziale e istituti residuali
I chiarimenti forniti dall’Agenzia evidenziano la centralità degli assetti organizzativi e contabili (Art. 2086 c.c.). Gli uffici fiscali analizzeranno le proposte transattive basandosi non solo sulla convenienza economica pura, ma anche sull’impatto sociale della continuità aziendale e sulla tutela dei livelli occupazionali.
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