Ufficializzato il debutto del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con il Decreto Legislativo n. 117 del 19 giugno 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026. Le nuove disposizioni diventeranno pienamente operative a partire dal 1° gennaio 2027.
Non si tratta di una riforma strutturale, bensì di un’importante operazione di riordino, coordinamento e codificazione. L’obiettivo è superare la frammentazione normativa stratificatasi negli anni, raccogliendo in un unico testo le disposizioni del vecchio D.P.R. 917/1986 e di altri corpi normativi, senza alternarne la portata applicativa.
Come è strutturato il nuovo Testo Unico
Il provvedimento è composto da 377 articoli ripartiti in quattro grandi aree tematiche:
- Parte I – Regime Ordinario (Art. 1-200): Riprende la struttura classica del precedente Tuir, ripartita in 4 titoli dedicati a Irpef, Ires, disposizioni comuni e rapporti internazionali.
- Parte II – Regime Speciale (Art. 201-307): Raccoglie i regimi speciali e sostitutivi finora frammentati in varie leggi speciali. Tra questi, la cedolare secca, il regime delle locazioni brevi, il regime degli impatriati e il regime forfettario (che non sarà più disciplinato dalla legge 190/2014).
- Parte III – Imposizione Minima Globale (Art. 308-360): Dedicata interamente alla Global Minimum Tax, originariamente introdotta dal D.Lgs. 209/2023.
- Parte IV – Disposizioni varie, transitorie e finali (Art. 361-377): Include, tra le altre, le regole sulla deducibilità dell’Imu per gli immobili strumentali e la maggiorazione dell’ammortamento (iperammortamento) per investimenti in beni strumentali dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il testo è inoltre corredato da nove allegati (da A a I) che integrano definizioni, tabelle e coefficienti operativi (tra cui i coefficienti di redditività del regime forfettario nell’Allegato D e gli elenchi dei beni materiali/immateriali per le maggiorazioni negli allegati E ed F).
Cosa cambia a livello operativo?
La novità più impattante per i professionisti riguarda la rimappatura dei riferimenti normativi. Modulistica, software gestionali, contratti e pareri dovranno essere aggiornati con le nuove numerazioni.
Per agevolare questa transizione, il legislatore ha opportunamente indicato accanto a ciascun articolo la norma di provenienza originaria.
Esempi di rimappatura:
- La determinazione del reddito di lavoro autonomo passa dal vecchio art. 54 all’articolo 56 del D.Lgs. 117/2026.
- La disciplina dei redditi diversi si sposta dal vecchio art. 67 all’articolo 76 del nuovo Testo Unico.
Anche se l’applicazione scatterà nel 2027, si consiglia di familiarizzare fin da subito con il nuovo impianto per ridurre al minimo il rischio di errori formali nella documentazione ufficiale.
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