Il quadro normativo sui termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA si appresta a cambiare radicalmente. All’interno dello schema di decreto correttivo omnibus della riforma fiscale, attualmente in attesa di approvazione definitiva, viene previsto un rilevante ampliamento della finestra temporale a disposizione dei contribuenti.
Trattandosi di uno schema di decreto ancora subordinato al completamento dell’iter istituzionale, l’efficacia definitiva delle disposizioni resta legata alla pubblicazione del testo finale in Gazzetta Ufficiale.
Le novità normative: come cambiano il DPR 633/1972 e il nuovo Testo Unico
L’articolo 12 della bozza di decreto interviene in modo diretto sulla disciplina nazionale dell’imposta sul valore aggiunto, modificando i termini stabiliti dal DPR 633/1972 e coordinandoli con la futura codificazione:
- articolo 19, DPR 633/1972 (diritto alla detrazione): rispetto alla disciplina vigente — introdotta dal DL 50/2017 —, che comprime il diritto al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto, la riforma reintroduce la possibilità di detrarre l’imposta fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione del diritto.
- articolo 25, DPR 633/1972 (registrazione degli acquisti): parallelamente all’estensione del diritto sostanziale, viene ampliato al medesimo orizzonte biennale anche il termine per l’annotazione delle fatture e delle bollette doganali nel registro degli acquisti.
- allineamento con il Testo Unico IVA: Le medesime modifiche si rifletteranno specularmente sugli articoli 56 e 88 del Dlgs 10/2026 (il nuovo Testo Unico IVA), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2027.
Impatto sulle tempistiche e semplificazioni contabili
L’allungamento dei termini produce un immediato effetto di semplificazione nella gestione quotidiana della contabilità aziendale, in particolare per la gestione dei documenti ricevuti a ridosso della fine dell’anno.
Sotto il regime attuale, l’Agenzia delle Entrate (con la Circolare n. 1/E del 16 gennaio 2018) aveva chiarito che per esercitare la detrazione era necessario il duplice requisito dell’esigibilità dell’imposta e del possesso formale della fattura. Di conseguenza, una fattura ricevuta a dicembre 2025 (con esigibilità 2025) registrata nei primi mesi del 2026 doveva transitare obbligatoriamente da un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti per concorrere al saldo della dichiarazione annuale dell’anno precedente.
Con le modifiche proposte la medesima fattura ricevuta a dicembre 2025 potrà essere registrata, e la relativa detrazione IVA esercitata, entro il 30 aprile 2028 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo) consentendo inoltre di abbandonare l’utilizzo dei registri sezionali, riducendo gli adempimenti formali a carico dei contribuenti e degli studi professionali.
Nonostante il chiaro segnale di favore verso i contribuenti, lo schema di decreto lascia parzialmente irrisolte alcune criticità operative di rilievo, ed in particolare il correttivo non interviene sull’articolo 1 del DPR 100/1998. Resta quindi ferma la regola per cui il diritto a detrarre l’IVA può essere esercitato nelle liquidazioni periodiche mensili/trimestrali solo per i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’espressa eccezione dei documenti relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.Sarà quindi necessario attendere l’approvazione del testo definitivo oltre ad auspicabili indicazioni da parte dell’Agenzia dell’entrate.
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