IVA a credito: senza registrazione delle fatture si perde il diritto alla detrazione

Rif.: Agenzia delle entrate, Risposte ad interpello n. 115/E/2025 del 17.04.2025

Con la Risposta n. 115/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere fondamentale sul recupero dell’IVA a credito, stabilendo che l’omessa registrazione delle fatture di acquisto nei termini di legge comporta la perdita definitiva del diritto alla detrazione. Tale omissione non è sanabile tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Il quesito del contribuente: Il caso è stato sollevato da una società, ALFA, che si è accorta di aver commesso un errore materiale riguardo ad alcune fatture di acquisto ricevute nel 2023. Nello specifico, l’azienda:

  • Non ha registrato tali fatture nei registri IVA dell’anno 2023.
  • Di conseguenza, non ha inserito l’IVA a credito corrispondente nella dichiarazione IVA per il 2023.

La società ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate le modalità per poter recuperare tale credito e quali fossero le eventuali sanzioni applicabili. L’istante riteneva di poter recuperare l’imposta presentando una dichiarazione integrativa e che, non avendo arrecato danno all’Erario, al massimo sarebbe stata dovuta una sanzione in misura fissa per la tardiva registrazione.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia delle Entrate ha respinto la soluzione proposta dal contribuente, delineando una netta distinzione tra “errore materiale” e “omissione di un adempimento fondamentale”.

Il diritto alla detrazione e l’obbligo di registrazione: Il parere si basa su due articoli cardine del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972):

  • Articolo 19: Stabilisce che il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile e deve essere esercitato “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto […] è sorto”.
  • Articolo 25: Impone al contribuente di annotare le fatture di acquisto in un apposito registro “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione” e comunque “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura”.

La registrazione è un atto propedeutico, non un semplice errore

L’Agenzia ha chiarito che la dichiarazione integrativa a favore può essere utilizzata per correggere errori o omissioni, come nel caso in cui un contribuente abbia regolarmente registrato una fattura ma, per un mero errore, abbia dimenticato di includere l’IVA a credito nella liquidazione o nella dichiarazione annuale.

Tuttavia, il caso presentato dalla società ALFA è diverso. L’azienda, pur avendo ricevuto le fatture nel 2023, ha omesso completamente di registrarle nei termini previsti. Secondo l’Agenzia, la registrazione è un adempimento propedeutico e indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione. L’omissione di tale adempimento non è qualificabile come un “errore rilevante ed essenziale” sanabile, ma equivale a una rinuncia definitiva al diritto alla detrazione.

Di conseguenza, è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per recuperare l’imposta. L’Agenzia ha rafforzato questa posizione citando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui la possibilità di esercitare il diritto a detrazione non può essere illimitata nel tempo, per non violare il principio della certezza del diritto. Un termine di decadenza che sanziona il contribuente negligente privandolo del diritto a detrazione è ritenuto compatibile con la normativa europea.

Sanzioni per l’omessa registrazione

L’Agenzia ha infine precisato che l’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale sussiste in ogni caso. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. Poiché la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta in misura fissa (da 250 a 2.000 euro), con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

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