Rif.: Agenzia delle entrate, Risposte ad interpello n. 163/E/2025 del 19.06.2025
Con la Risposta n. 163/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti decisivi sul trattamento IVA per le prestazioni di cure domiciliari, operando una netta distinzione tra i servizi resi da professionisti sanitari abilitati e quelli effettuati da Operatori Socio-Sanitari (OSS). Il parere è stato emesso in risposta a un interpello presentato da una Fondazione non profit attiva nel settore dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.
Il contesto della richiesta: La Fondazione istante, accreditata dalla propria Regione, fornisce servizi di cure domiciliari sia in regime di solvenza (pagamento privato) sia per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a favore di pazienti ultrasessantacinquenni. Le prestazioni offerte includono:
- Interventi di natura sanitaria (medici, infermieristici, fisioterapici, psicologici) erogati da professionisti iscritti ai rispettivi albi.
- Prestazioni di cura alla persona fornite da Operatori Socio-Sanitari (OSS), i quali non sono iscritti ad albi professionali.
La Fondazione ha chiesto quale regime IVA applicare, ipotizzando l’esenzione ai sensi dell’art. 10, n. 18) del D.P.R. 633/1972 per le prestazioni sanitarie e l’esenzione ai sensi del n. 27-ter) per quelle degli OSS.
L’analisi e le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia delle Entrate ha analizzato separatamente le due tipologie di prestazioni, giungendo a conclusioni differenti.
1. Prestazioni di professionisti sanitari (Medici, Infermieri, etc.)
Per queste prestazioni, l’Agenzia ha confermato l’applicabilità del regime di esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18) del Decreto IVA. Questa norma si applica alle “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. I requisiti fondamentali sono due:
- Requisito oggettivo: La prestazione deve avere lo scopo di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.
- Requisito soggettivo: La prestazione deve essere resa da soggetti abilitati all’esercizio di una professione sanitaria.
L’Agenzia ha ribadito che l’esenzione si applica indipendentemente dalla forma giuridica del fornitore (in questo caso, una Fondazione), purché il servizio sia materialmente svolto da un professionista sanitario abilitato. Questa esenzione vale sia per le prestazioni in solvenza sia per quelle a carico del SSN.
2. Prestazioni degli Operatori Socio-Sanitari (OSS)
Per i servizi resi dagli OSS, l’Agenzia ha escluso l’applicazione di entrambi i regimi di esenzione richiesti.
- Esclusione dell’esenzione ex n. 18): L’Agenzia, citando un parere del Ministero della Salute , ha chiarito che l’OSS è un “operatore di interesse sanitario” e non una professione sanitaria in senso proprio. Gli OSS mancano di autonomia professionale, le loro funzioni sono accessorie e la loro formazione non è di livello universitario, inoltre non è prevista per loro l’iscrizione ad un albo. Di conseguenza, non possedendo l’abilitazione richiesta dalla norma, le loro prestazioni non possono rientrare nell’esenzione prevista per le professioni sanitarie.
- Esclusione dell’esenzione ex n. 27-ter): Questa norma esenta le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza a favore di specifiche categorie vulnerabili, rese da enti con finalità di assistenza sociale. L’Agenzia ha ritenuto che la Fondazione non potesse essere qualificata come “ente avente finalità di assistenza sociale” per questa attività, in quanto le prestazioni, pur svolte a domicilio, mantengono una natura prettamente sanitaria, come dichiarato dalla stessa Fondazione. Pertanto, anche questa esenzione non è applicabile.
Conclusioni sul trattamento IVA e sulla fatturazione
Alla luce di questa analisi, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:
- Le prestazioni rese da medici, infermieri e altri professionisti sanitari abilitati sono esenti da IVA.
- Le prestazioni rese dagli Operatori Socio-Sanitari (OSS) devono essere assoggettate ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.
L’Agenzia ha inoltre precisato che non è possibile considerare le prestazioni degli OSS come accessorie a quelle sanitarie, ma devono essere trattate come autonome e indipendenti. Di conseguenza, in sede di fatturazione verso il SSN (ATS), la Fondazione dovrà distinguere chiaramente gli importi relativi alle prestazioni esenti da quelli soggetti a IVA.
Infine, per le prestazioni in solvenza, è stata approvata la procedura di fatturazione proposta: l’operatore può rilasciare al paziente una quietanza per l’incasso, a cui seguirà l’emissione della fattura da parte della Fondazione entro 12 giorni.