L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Direzione Regionale del Veneto, ha recentemente ribadito la sua posizione riguardo la deducibilità ai fini IRAP dei contributi INAIL versati per il personale impiegato in attività istituzionali. Con la risposta a interpello n. 907-182/2025, l’amministrazione finanziaria ha confermato che i contributi INAIL non sono deducibili dalla base imponibile IRAP calcolata con il metodo retributivo, nonostante le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 73/2022.
Questa interpretazione, alimenta un clima di incertezza normativa, con possibili conseguenze negative per gli enti locali, tanto più che le conclusioni dell’Agenzia delle entrate non possono essere pienamente condivise alla luce dei riferimenti giurisprudenziali e normativi.
Contrasto con la Giurisprudenza della Cassazione: La Corte di Cassazione ha più volte, a partire dal 2017, riconosciuto al legislatore la facoltà di determinare quali costi siano rilevanti ai fini fiscali, senza che questi debbano necessariamente incidere positivamente sulla base imponibile. Anche nel 2023, la Suprema Corte ha sottolineato che l’art. 11, comma 1, lettera a), punto 1, del D. Lgs. n. 446/1997 permette la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro per tutti i soggetti passivi, indipendentemente dal metodo (analitico o retributivo) di calcolo della base imponibile. La condizione è che si tratti di costi effettivamente sostenuti e inerenti all’attività svolta e tassata.
Contrasto con le novità legislative: Dal punto di vista normativo, il D.L. n. 73/2022 (decreto semplificazioni fiscali) ha modificato l’articolo 11, specificando la deducibilità dei contributi INAIL per i soli soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, e ripristinando la possibilità di detrarre dalla base imponibile IRAP la quota relativa alla retribuzione del personale disabile a tempo indeterminato per attività istituzionali.
Al riguardo si ricorda che, l’art. 10 Dl. 73/22 (DL Semplificazioni) come pubblicato in GU il 21.06.2022 aveva cancellato, con effetto retroattivo (a valere dal periodo d’imposta 2021) le deduzioni IRAP relative:
– alle retribuzioni per il personale disabile con contratto a tempo indeterminato utilizzato per attività istituzionali;
– al premio INAIL per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato impiegati in attività istituzionali.
In sede di conversione in legge, sono state apportate delle modifiche tramite alcuni emendamenti per ripristinare le precedenti deduzioni.
Con l’approvazione definitiva anche in Senato del 02.08.2022 degli emendamenti apportati e la conversione in legge del DL n. 73/2022, è stata ripristinata la possibilità di detrarre dalla base imponibile IRAP la quota relativa alla retribuzione del personale disabile a tempo indeterminato per attività istituzionali. Resta esclusa, invece, la possibilità di detrarre la quota INAIL relativa al personale istituzionale a tempo indeterminato. Infatti, a normativa vigente rimane la possibilità di detrarre il premio INAIL è consentita al solo personale a tempo determinato (sull’argomento cfr. circolare n. 4/2022).
Di seguito un riepilogo dell’iter delle modifiche apportate all’art. 11 D.Lgs. 446/1997.
Prima del DL semplificazioni | Dopo il DL semplificazioni del 21.06.2021 | Dopo emendamento approvato in senato il 02.08.2022 |
a) sono ammessi in deduzione: | a) sono ammessi in deduzione: | a) sono ammessi in deduzione: |
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; | 1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; | 1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; |
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche’, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, ………… | 5) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche’, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, …………………………….. | 5) per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro […]. |