Rif.: Corte Giustizia Ue – sentenza del 08.04.2025 – procedimento C-615/23
Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (procedimento C-615/23 dell’8 aprile 2025) ha stabilito che gli importi forfettari versati da un ente locale a un’impresa di trasporto pubblico collettivo, destinati a coprire le perdite derivanti dalla fornitura di tali servizi, non rientrano nella base imponibile dell’IVA di tale impresa.
La questione pregiudiziale: La controversia, sottoposta all’Amministrazione finanziaria polacca, riguardava l’interpretazione dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE sull’IVA. Una società operante nel settore del trasporto passeggeri intendeva stipulare contratti con un ente locale, quale organizzatore del trasporto pubblico. La remunerazione della società sarebbe derivata principalmente dalla vendita di titoli di trasporto, il cui prezzo sarebbe stato fissato dall’ente locale. Data l’insufficienza di tali entrate a coprire i costi, era prevista una compensazione da parte dell’ente locale, basata sul risultato finanziario negativo e con un importo massimo prestabilito. Il quesito sollevato era se tale compensazione per le perdite costituisse un fatturato soggetto ad IVA.
Le valutazioni della Corte UE: L’articolo 73 della direttiva IVA stabilisce che la base imponibile comprende il corrispettivo versato per le operazioni, incluse le sovvenzioni direttamente connesse al prezzo. Nel caso specifico, gli utenti del servizio di trasporto sono i beneficiari diretti, mentre l’ente locale che eroga la compensazione è considerato un “terzo”.
La Corte ha ribadito che l’articolo 73 mira ad assoggettare ad IVA l’intero valore dei beni o servizi, evitando che una sovvenzione riduca il gettito fiscale. Perché una sovvenzione sia inclusa nella base imponibile, deve essere specificatamente versata all’operatore per la fornitura di un bene o servizio determinato, diventando così un corrispettivo imponibile. È inoltre necessario che i destinatari del servizio traggano un beneficio dalla sovvenzione, ovvero che il prezzo pagato sia ridotto in proporzione alla sovvenzione stessa. Il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve essere, quantomeno, determinabile.
Nel caso in esame, i servizi di trasporto sarebbero forniti sulla base di un contratto tra l’ente locale (organizzatore che fissa i prezzi dei biglietti) e la società (operatore). La compensazione forfettaria, volta a coprire le perdite e limitata a un importo massimo, non incide direttamente sul prezzo dei biglietti fissato dall’organizzatore. Il suo scopo primario è coprire le perdite operative. Di conseguenza, la compensazione non è versata specificamente affinché l’operatore fornisca un servizio a un destinatario determinato e non influenza il prezzo pagato dall’utente. Essa è concessa a posteriori ed è legata al numero di veicoli/km offerti, piuttosto che all’utilizzo effettivo dei servizi. Pertanto, non rientra nella nozione di “sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo” ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.
Conclusioni della Corte: La Corte UE ha concluso che l’articolo 73 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale a un’impresa di trasporto pubblico per coprire le perdite subite non è compresa nella base imponibile IVA dell’impresa.