Rif.: D.L. n. 132/2025 cd decreto legge Omnibus
Con l’approvazione del decreto Omnibus, è stata introdotta una novità a lungo attesa: un’aliquota IVA unica e ridotta al 5% su tutte le compravendite di oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato. Questa misura, con effetto immediato, archivia un sistema fiscale che ha per anni penalizzato il settore a livello nazionale ed europeo, aprendo ora la porta a nuove e importanti opportunità di crescita.
Il vecchio sistema: Fino ad oggi, il quadro normativo sull’IVA per le opere d’arte in Italia era decisamente complesso e creava notevoli disparità. Esisteva infatti una distinzione fondamentale basata sul venditore:
- L’aliquota agevolata al 10%, come previsto dal n. 127-septiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72 (n. 127-septiesdedecies ora abrogato), era un’esclusiva per le vendite effettuate direttamente dagli artisti, dai loro eredi o legatari.
- Tutti gli altri operatori del mercato erano costretti ad applicare l’aliquota ordinaria del 22%, subendo un evidente svantaggio competitivo.
Questa situazione generava un paradosso: l’importazione di un’opera d’arte dall’estero godeva dell’IVA agevolata al 10%, rendendo di fatto più conveniente acquistare fuori dai confini nazionali piuttosto che da una galleria italiana. Era chiaro che questo sistema, oltre a essere economicamente penalizzante, necessitava di una revisione.
La spinta decisiva dell’Unione Europea: Il cambiamento è stato accelerato dalla recente normativa europea. La direttiva UE 542/2022 ha messo in luce come la legge italiana, permettendo questo trattamento differenziato, fosse diventata incompatibile con i principi giuridici dell’Unione. È diventato quindi indispensabile eliminare il vincolo legato al soggetto venditore per riallineare l’Italia al contesto europeo.
Cosa cambia in pratica: La nuova legge interviene con modifiche mirate per creare un sistema equo e uniforme. In sintesi:
- Aliquota Unica al 5%: Viene introdotta un’IVA al 5% per tutte le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, importazioni incluse. Questo avviene con l’aggiunta del nuovo n. 1-nonies alla Tabella A, parte II-bis, del D.P.R. 633/72.
- Addio al 10%: Viene abrogato il n. 127-septiesdecies della Tabella A, parte III, dello stesso D.P.R. 633/72, eliminando così la vecchia aliquota del 10% che si applicava solo a importazioni e vendite da parte di autori o eredi.
Il risultato è un mercato più omogeneo, dove tutte le transazioni godono della stessa, vantaggiosa aliquota ridotta.
L’Eccezione: Il Regime del Margine
È importante notare che resta valida un’alternativa. I venditori possono scegliere di non applicare l’IVA ridotta del 5% per avvalersi del regime speciale del margine. In questo caso, l’imposta non si calcola sul prezzo totale di vendita, ma solo sul margine di profitto del venditore (la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto). Su tale margine, l’imposta da scorporare dovrà essere calcolata con l’aliquota IVA ordinaria.