Rif.: Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 164/E/2025 del 19.06.2025
Con la Risposta n. 164/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere cruciale sul trattamento IVA applicabile ai contributi che un ente pubblico eroga a una fondazione per sostenerne il funzionamento e le attività istituzionali. Il principio cardine ribadito è che tali somme sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA qualora non sussista un rapporto di scambio diretto, ovvero una controprestazione specifica da parte del soggetto beneficiario.
Il caso: La questione è stata sollevata da un ente pubblico, un Ente Parco, che gestisce attività di promozione turistica e Centri visitatori in collaborazione con una Fondazione. Quest’ultima è una persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, istituita da una legge regionale, e di cui lo stesso Ente Parco è socio insieme alla Regione.
Il rapporto tra i due enti non è regolato da gare d’appalto, ma da accordi di collaborazione. L’Ente Parco contribuisce al funzionamento della Fondazione con una quota associativa e finanzia specifiche attività tramite convenzioni. Nell’istanza, l’ente ha precisato che questi contributi:
- Vengono stabiliti unilateralmente dall’Ente Parco.
- Non hanno natura di corrispettivo per un servizio ricevuto.
- Sono erogati esclusivamente per garantire il funzionamento della Fondazione e per sostenere le sue attività istituzionali, svolte a vantaggio della collettività e in linea con gli scopi dell’Ente Parco.
Il quesito posto all’Agenzia era se fosse corretto continuare a non assoggettare a IVA tali contributi, e di conseguenza non ricevere fattura dalla Fondazione.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la soluzione prospettata dall’istante, basando il proprio parere sui principi consolidati della normativa IVA, sia a livello nazionale che comunitario.
Il punto centrale è il presupposto oggettivo dell’imposta: l’IVA si applica solo alle operazioni effettuate “a titolo oneroso”. Ciò si verifica, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, solo quando esiste un nesso diretto tra il servizio reso e il compenso ricevuto, in un rapporto giuridico basato su uno scambio di prestazioni (rapporto sinallagmatico).
In altre parole, un contributo assume rilevanza ai fini IVA solo quando è erogato a fronte di un obbligo “di dare, fare, non fare o permettere”. Al contrario, se il soggetto che riceve il contributo non è obbligato a fornire una specifica controprestazione, la somma è esclusa dall’ambito di applicazione dell’imposta.
Nel caso specifico, l’Agenzia ha rilevato che:
- I contributi sono erogati ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990, che disciplina la concessione di vantaggi economici da parte della P.A. sulla base di criteri predeterminati, i quali per loro natura non assumono il carattere di corrispettivo.
- Lo statuto della Fondazione e le convenzioni stipulate chiariscono che le somme sono versate per coprire le spese di funzionamento e sostenere le attività istituzionali.
- Le stesse convenzioni esplicitano che i contributi non sono connessi a rapporti sinallagmatici e non rappresentano un compenso per un servizio.
Conclusione
Sulla base degli elementi presentati, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che i contributi erogati dall’Ente Parco non sono versati a fronte di una specifica controprestazione. Essendo finalizzati unicamente a garantire l’operatività della Fondazione e a sostenere le sue missioni istituzionali, non hanno natura di corrispettivo e, pertanto, sono considerati irrilevanti ai fini IVA.