Rif.: Agenzia delle entrate, Circolare n. 5/E/2025 del 16.05.2025
A partire dal 1° gennaio 2025, a seguito dell’introduzione dell’articolo 16-ter del D.L. 131/2024, è stata abrogata la norma che per decenni ha escluso dall’imponibilità IVA i distacchi gestiti a fronte del solo rimborso dei costi. Questa modifica, sollecitata da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, allinea la normativa nazionale ai principi comunitari, stabilendo che anche queste operazioni, seppur non lucrative, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
L’Agenzia delle entrate, con la recente Circolare n. 5/E del 16.05.2025, ha fornito le istruzioni operative per gestire questa transizione, delineando i nuovi criteri di imponibilità e le relative decorrenze.
Il contesto normativo: dalla legge finanziaria 1988 alla svolta europea
Fino al 01.01.2025 l’art. 8, co. 35, L. n. 67/1988 ha rappresentato il pilastro normativo in materia, stabilendo che «i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo» non erano considerate rilevanti ai fini IVA. Questa disposizione aveva generato incertezze interpretative, specialmente quando il corrispettivo superava il mero costo, portando a orientamenti giurisprudenziali divergenti.
La svolta è arrivata con la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell’11 marzo 2020), la quale ha chiarito un principio fondamentale: una prestazione di servizi è “a titolo oneroso” e quindi imponibile IVA, quando esiste un nesso diretto (sinallagma) tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Secondo la Corte, per determinare l’imponibilità è irrilevante l’ammontare pattuito, che può essere inferiore, pari o superiore al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Le nuove regole di imponibilità IVA per i distacchi: 3 requisiti fondamentali
Con l’abrogazione della vecchia norma, il distacco di personale diventa una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA se soddisfa i tre requisiti generali previsti dal D.P.R. n. 633/72: soggettivo, oggettivo e territoriale.
- Requisito Soggettivo:
- Per le imprese e i professionisti, che operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni (ai sensi degli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/72), il requisito è sempre soddisfatto.
- Per gli enti non commerciali (ENC) e gli enti pubblici, il distacco di personale dipendente è rilevante ai fini IVA solo se il personale distaccato è impiegato nell’ambito dell’attività commerciale dell’ente distaccante. Se il personale appartiene alla sfera istituzionale dell’ente (ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/72) e non vi è un’organizzazione d’impresa per il servizio di prestito, l’operazione rimane fuori dal campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo.
- Requisito Oggettivo:
- Il presupposto oggettivo si realizza quando l’operazione avviene “verso corrispettivo” e costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/72.
- Come chiarito dalla Corte UE, è sufficiente che esista un rapporto di scambio tra le prestazioni.
- L’intero ammontare del corrispettivo costituisce la base imponibile, come definito dall’art. 13 del D.P.R. n. 633/72, inclusa la quota relativa al rimborso dei costi retributivi e previdenziali.
- Se il distacco avviene a titolo completamente gratuito, senza alcun corrispettivo, l’operazione è esclusa dal campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo.
- Requisito Territoriale:
- Le regole sono quelle ordinarie dell’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/72.
- L’operazione è rilevante in Italia se resa a un soggetto passivo stabilito in Italia (B2B) o se resa da un soggetto passivo italiano a un committente privato residente nell’UE (B2C).
- È prevista una deroga, ai sensi dell’art. 7-septies, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 633/72, per le prestazioni di messa a disposizione di personale rese a committenti privati (non soggetti passivi) domiciliati fuori dall’Unione Europea, che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i contratti di prestito o distacco di personale stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025. Per i contratti stipulati prima di tale data e non ancora rinnovati, continuerà a valere la vecchia disciplina.
Inoltre, una clausola di salvaguardia tutela i comportamenti pregressi: sono fatti salvi i trattamenti IVA applicati prima del 1° gennaio 2025, sia che abbiano seguito la vecchia norma di esclusione sia che si siano adeguati ai principi della sentenza della Corte di Giustizia, a condizione che non siano oggetto di accertamenti già definitivi.
Distinzioni e Casi Particolari: lavoro Interinale e permessi ad amministratori
È fondamentale non confondere il distacco di personale con altre forme di messa a disposizione di personale:
- Somministrazione di lavoro interinale: A differenza del distacco, per la somministrazione resta in vigore una norma specifica (art. 26-bis, L. 196/97) che esclude dalla base imponibile IVA, in deroga all’art. 13 del D.P.R. n. 633/72, i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali.
- Permessi retribuiti per amministratori locali: Il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che ricoprono cariche pubbliche (es. sindaco, assessore) non rientra nella nuova disciplina. Come sottolineato dalla dottrina, si tratta di un’attività di natura pubblicistica, non riconducibile a un rapporto di lavoro o a un distacco, e quindi non soggetta al nuovo regime di imponibilità.
In conclusione, la modifica normativa richiede un’attenta revisione dei contratti e delle procedure interne da parte degli enti locali, per garantire una corretta applicazione dell’IVA ai distacchi di personale a partire dal 2025.