IVA: aliquota al 10% confermata per il trasporto dei rifiuti in discarica

Rif.: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risposte agli interpelli, 28 maggio 2025 n. 5/03851

L’inasprimento dell’IVA, con l’applicazione dell’aliquota standard del 22% introdotta dal 1° gennaio tramite la manovra finanziaria 2025 (art. 1 co. 49 della legge 207/2024), per il conferimento in discarica e l’incenerimento senza un efficiente recupero energetico dei rifiuti urbani e speciali, non si estende alla fase preliminare del trasporto. Quest’ultima, di conseguenza, mantiene l’aliquota IVA agevolata del 10% (ex. n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972). Tale chiarimento è contenuto nella risposta fornita dal Ministero dell’Economia durante un’audizione in Commissione Finanze alla Camera, in seguito a un’interrogazione parlamentare.

Inizialmente, la replica del Ministero dell’Economia sottolinea come la relazione illustrativa allegata alla manovra, che ha delineato il perimetro di applicazione dell’agevolazione, specifichi che l’incremento dell’aliquota IVA dal 10% al 22% per le operazioni di smaltimento in discarica e di incenerimento senza un efficiente recupero energetico dei rifiuti mira a eliminare un “sussidio ambientale dannoso”. Questa finalità è in linea con quanto stabilito dalle direttive dell’Unione Europea in materia di economia circolare, le quali indicano che lo smaltimento in discarica dovrebbe rappresentare un’opzione da considerarsi solo residuale.

Riguardo alla definizione di “conferimento in discarica”, il Ministero dell’Economia, nella sua risposta, spiega che non vi è una specifica norma legislativa che ne fornisca una definizione esplicita. Infatti, l’attività di conferimento in discarica non riceve una definizione puntuale dal Codice dell’ambiente.

Nello specifico, l’articolo 183 del suddetto Codice, alla lettera n), si limita a definire la “gestione dei rifiuti” come “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari”. Non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti le operazioni di “prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.

Per dirimere i dubbi interpretativi, il Ministero dell’Economia ha interpellato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Secondo il MASE, il termine “conferimento” è presente sia nel Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) sia nel Dlgs 36/2003, per designare l’azione di “consegna dei rifiuti che avviene tra i soggetti a vario titolo impegnati nel ciclo di gestione dei rifiuti”. Il MASE specifica che l’esclusione dall’IVA agevolata riguarda unicamente l’operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non include la fase precedente del trasporto. Quest’ultima, non essendo espressamente menzionata come esclusa dalla normativa, deve essere considerata inclusa nelle “prestazioni di gestione” soggette ad IVA agevolata.

Infine, la risposta all’interrogazione conclude che l’operazione di trasporto rientra nella definizione di “gestione dei rifiuti” ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera n, del Dlgs 152/2006.

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