Rif.: Decisione di esecuzione UE 2023/1552 consiglio UE
Un cambiamento significativo per le società quotate nell’indice Ftse Mib si profila all’orizzonte. A partire dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di queste società non saranno più soggette al meccanismo dello split payment. Questa novità, dettata dalla Decisione di esecuzione UE 2023/1552 del Consiglio UE, rappresenta un ritorno al regime ordinario dell’IVA per una categoria di soggetti finora inclusa in un sistema di versamento peculiare.
Il contesto normativo e la deroga UE: Lo split payment, introdotto in Italia per contrastare l’evasione fiscale, prevede che in alcune operazioni l’IVA non venga versata dal fornitore, ma direttamente dal committente all’Erario. Questo meccanismo ha interessato, tra gli altri, enti pubblici e società controllate dallo Stato o da enti pubblici. Successive modifiche normative e autorizzazioni da parte del Consiglio dell’Unione Europea hanno ampliato l’ambito di applicazione dello split payment, includendo, fino ad oggi, anche le società quotate in borsa incluse nell’indice Ftse Mib.
La Decisione di esecuzione UE 2023/1552 del Consiglio UE ha autorizzato la proroga dello split payment fino al 30 giugno 2026. Tuttavia, per le società quotate in Borsa e incluse nell’indice Ftse Mib, la proroga è stata espressamente limitata al 30 giugno 2025. Questa limitazione segna la fine di un’era per queste entità, che dovranno adeguarsi al regime ordinario IVA.
Cosa cambia per fornitori e società quotate: A partire dal 1° luglio 2025, i fornitori che emetteranno fatture nei confronti delle società quotate nell’indice Ftse Mib dovranno addebitare l’IVA in fattura secondo le regole ordinarie e provvedere al versamento dell’imposta nella propria liquidazione periodica. Parallelamente, le società quotate riceveranno fatture con IVA esposta e dovranno versare l’intero importo al fornitore, potendo poi detrarre l’IVA a debito secondo le ordinarie regole di detraibilità.
È fondamentale che i fornitori valutino attentamente il comportamento da tenere in base alla data di emissione della fattura. Gli elenchi delle società soggette allo split payment, pubblicati nella sezione dedicata del sito del Dipartimento delle Finanze (ai sensi dell’articolo 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 9 gennaio 2018), manterranno la loro validità per le società quotate solo fino al 30 giugno 2025. Dopo tale data, per queste specifiche entità, le indicazioni relative allo split payment saranno da considerarsi non più applicabili.
Casistica e Comportamenti Operativi: Per chiarire i comportamenti sulla fatturazione da adottare, si propone un vademecum basato sulle diverse casistiche che potrebbero presentarsi:
Fattura emessa da un Comune nei confronti di una società quotata nell’indice Ftse Mib: | Regime IVA corretto |
con data a partire dal 1° luglio 2025 a carico di società quotate | lo split payment non si applica. Il Comune dovrà emettere fattura con IVA esposta |
con data 30 giugno 2025 ma trasmessa il 10 luglio | Se la fattura si riferisce a operazioni la cui imposta è divenuta esigibile entro il 30 giugno 2025, lo split payment deve essere applicato, indipendentemente dalla data di trasmissione. |
con data 1 luglio 2025 con l’indicazione dello split-payment | La società quotata dovrà chiedere al Comune l’emissione di una nota di credito e la riemissione della fattura senza l’indicazione del regime split payment, in quanto l’operazione non rientra più in tale regime |
Errori nella fatturazione e rimedi: la circolare 15/E/2015 ha già fornito indicazioni in merito agli errori nella fatturazione in regime di split payment. Se una società quotata dovesse ricevere dopo il 30 giugno 2025 una fattura emessa con data luglio 2025, che non rientra nei casi di ordinario esonero, e che ancora riporta il riferimento al regime split payment, dovrà chiedere al fornitore l’emissione di una nota di variazione in accredito in base all’articolo 26 del D.P.R. 633/1972 e la riemissione della fattura. La società non potrà in nessun modo sostituirsi al fornitore per effettuare il relativo pagamento dell’IVA tramite split payment, non avendo più titolo per farlo. Allo stesso modo, nessuna variazione è prevista per le fatture emesse dai professionisti non forfettari o comunque soggette a ritenuta alla fonte, che restano fuori dallo split payment, così come le operazioni soggette ai regimi monofase (articolo 74 del D.P.R. 633/1972), al regime del margine, al regime speciale delle agenzie di viaggio, al regime per le attività di intrattenimento e spettacolo, eccetera (come già chiarito dalla circolare 6/E/2015).
Lo Split Payment fino al 30 giugno 2025 per le società quotate nell’indice Ftse Mib: rientrano a pieno titolo nel meccanismo dello split payment, o scissione dei pagamenti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse effettuate.
La Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti essenziali sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dello split payment, in seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 3 del D.L. n. 148/2017 (convertito con Legge n. 172/2017).
Nello specifico, la Circolare 9/E/2018 ha ribadito e precisato che rientrano nel meccanismo dello split payment (fino alla scadenza delle specifiche deroghe) una vasta platea di soggetti, tra cui:
- Pubbliche Amministrazioni (PA), intese secondo la definizione del D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2. L’Agenzia delle Entrate ha sempre fatto riferimento all’elenco delle PA pubblicato dall’ISTAT.
- Enti e società controllate dalle PA: La Circolare ha chiarito i criteri di controllo rilevanti per l’applicazione dello split payment, facendo riferimento sia al controllo di diritto che a quello di fatto, e al controllo pubblico.
- Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB: È questo il punto cruciale per il nostro discorso. Fino al 30 giugno 2025, le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di queste società ricadono nel regime dello split payment. Questo significa che:
- Il fornitore emette la fattura con l’IVA esposta, ma con l’annotazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” (art. 17-ter DPR 633/72). Non incassa l’IVA dal cliente.
- La società quotata (committente) riceve la fattura e provvede a versare l’IVA direttamente all’Erario, con modalità e tempistiche specifiche (generalmente entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è diventata esigibile o a quello in cui è stata ricevuta la fattura).
Elenchi del Dipartimento delle Finanze: La Circolare 9/E/2018 ha sottolineato l’importanza degli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze sul proprio sito (ai sensi dell’articolo 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 9 gennaio 2018). Questi elenchi sono stati e sono tuttora (fino al 30 giugno 2025 per le quotate) il riferimento ufficiale per i fornitori per verificare se il proprio cliente rientra tra i soggetti a cui applicare lo split payment. La presenza nell’elenco determina l’obbligo di applicare il meccanismo.
Ambito Oggettivo di Applicazione: Lo split payment si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti inclusi nell’ambito soggettivo, con alcune eccezioni. La Circolare 9/E/2018, in linea con le precedenti indicazioni (es. Circolare 15/E/2015), ha ribadito che sono escluse dall’applicazione dello split payment le seguenti operazioni:
- Operazioni per le quali si applica il regime del reverse charge (inversione contabile). In questi casi, è già il cessionario/committente a versare l’IVA, ma non come scissione dei pagamenti, bensì come integrazione e successiva detrazione dell’IVA.
- Operazioni soggette a regimi speciali o monofase (es. articolo 74 del DPR 633/1972 per l’editoria, regime del margine, regime speciale delle agenzie di viaggio, regime per le attività di intrattenimento e spettacolo, ecc.).
- Prestazioni di servizi rese da professionisti non forfettari soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Anche se l’IVA è esposta in fattura, il meccanismo di versamento dell’IVA è diverso e non rientra nello split payment.
Efficacia Temporale Fino al 30 Giugno 2025: La Circolare 9/E/2018 ha stabilito che le nuove disposizioni sullo split payment si applicano alle operazioni in relazione alle quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per le società quotate nell’indice Ftse Mib, l’applicazione del regime dello split payment è stata prorogata più volte e, come stabilito dalla Decisione di esecuzione UE 2023/1552, cesserà il 30 giugno 2025.
Ruolo dei Fornitori e dei Committenti: Fino a tale data, sia i fornitori che le società quotate devono continuare ad attenersi scrupolosamente alle regole dello split payment:
- Fornitori: Devono verificare la presenza della società nell’elenco del Dipartimento delle Finanze. In caso affermativo, emettere fattura con IVA esposta e l’annotazione “scissione dei pagamenti” e non incassare l’IVA dal cliente.
- Società quotate (committenti): Ricevuta la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, devono provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario, senza versarla al fornitore.