Dichiarazioni Fiscali 2024: le precisazioni dell’Agenzia delle entrate sulle semplificazioni e sui nuovi termini

Rif.: Circolare Agenzia delle Entrate 11 aprile 2024, n. 8/E

Con la circolare n. 8/E/2024 vengono commentate le disposizioni contenute nel Dlgs n. 1/2024 (cd. Decreto Adempimenti), emanato per attuare i principi della legge delega di Riforma fiscale (articolo 16, legge 111/2023), in relazione alle misure di razionalizzazione e di semplificazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

Termini di presentazione delle dichiarazioni

L’art. 11 del D.Lgs. n. 1/2024 ha fissato le modifiche a regime sui termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, anticipando la scadenza dal 30 novembre al 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Successivamente a questa il legislatore e intervenuto nuovamente sui termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali con l’art. 38 del D.Lgs. n. 13/2024 prevedendo delle deroghe per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per quello in corso al 31 dicembre 2024.

Alla luce di tali modifiche, pertanto, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e Irap sono posticipati, rispetto ai termini disciplinati a regime, al 15 ottobre 2024 (la proroga è fruibile da tutti i contribuenti).

 Mod. Redditi (PF,SP,SC) + IRAPMod. 770
Periodo d’imposta in corso al 31.12.2023in via telematica entro il 15.10.2024in via telematica entro il 31.10 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
Periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e successiviin via telematica entro il  30.09 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Dichiarazione dei sostituti d’imposta

Per i sostituti d’imposta le ulteriori novità riguardano:

l’eliminazione della CU per i compensi corrisposti ai forfetari a partire dai compensi corrisposti nell’anno 2024 (l’art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024 ha disposto l’esonero dal rilascio della Certificazione unica in capo ai sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio). L’Agenzia delle entrate ha precisato che per i compensi riferiti all’anno 2023 rimane tutto invariato e, sul punto, occorre richiamare la risoluzione n. 13/E/2024, con la quale viene confermato la trasmissione delle CU dei professionisti, forfetari compresi, entro la scadenza del 31 ottobre 2024.

– la semplificazione delle informazioni da inserire nel 770, al sussistere di precise condizioni (per quest’ultima novità, tuttavia, occorre attendere un prossimo provvedimento).

Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche senza partita Iva.

La possibilità di presentare il modello 730 viene estesa a tutti i contribuenti privi di partita Iva e in futuro, tramite i provvedimenti di approvazione del modello dichiarativo, sarà possibile indicare in tale modello nuove tipologie reddituali.

In base a tali modifiche, il modello 730/2024 (anno d’imposta 2023) potrà essere utilizzato per dichiarare anche quegli elementi che in precedenza richiedevano comunque la presentazione di alcuni quadri del modello Redditi PF (quadri RT, RM e RW). In particolare, ora si possono indicare:

la rivalutazione dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il cui valore è stato rideterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 108 e 109, della Legge 197/2022 (informazioni che andavano riportate nel quadro RT);

– i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva ai sensi dell’articolo 18 del Tuir (informazioni che andavano riportate nel quadro RM);

– per le finalità di monitoraggio fiscale (articolo 4 del Dl 167/1990), i dati riguardanti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l’ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo d’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), d’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e d’imposta sulle cripto-attività (informazioni che andavano riportate nel quadro RW).

Altro chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate, riguarda quei contribuenti per i quali sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Questi soggetti, già dal modello 730/2024, possono:

– presentare la dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un  sostituto d’imposta e, quindi: tramite Caf o intermediari abilitati oppure direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate;

– richiedere direttamente all’agenzia delle Entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi;

– effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24.

Infine, l’agenzia ricorda che l’utilizzo diretto dei servizi telematici relativi alla “precompilata” consente al contribuente di avere a disposizione la delega di pagamento degli eventuali importi da versare, con facoltà per lo stesso di confermare o modificare e trasmettere la delega per mezzo del medesimo applicativo.

Semplificazioni per le persone fisiche con partita Iva.

Già con il modello 2024 (per dichiarare i redditi 2023) viene ampliato l’ambito soggettivo di coloro che possono fruire della dichiarazione precompilata, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi.

La semplificazione, prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 1/2024, si concretizza in una progressiva eliminazione, dai modelli dichiarativi relativi alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva, delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta, nonché di quelle acquisibili dall’agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie e nella titolarità di altre Amministrazioni. Ad esempio, crediti d’imposta derivanti da agevolazioni che possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione orizzontale: in tal caso il legislatore ha precisato che per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 la mancata esposizione nei modelli dichiarativi delle relative informazioni non comporta la decadenza del relativo beneficio, a patto che tali crediti risultino spettanti e non costituiscano, in ogni caso, aiuti di Stato o de minimis.

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